La Legge di Bilancio 2017 modifica il regime naturale di determinazione del reddito per le imprese in contabilità semplificata, a decorrere dall’ 1/1/2017, il reddito di tali soggetti sarà infatti determinato in base al principio di cassa, come differenza tra i ricavi percepiti e i costi sostenuti.
Sono inoltre definiti i nuovi obblighi di tenuta dei registri contabili, per i quali sono possibili più alternative:
- tenuta dei soli Registri IVA con annotazione separata delle operazioni non soggette a registrazione e indicazione degli importi non incassati/pagati;
- tenuta dei Registri IVA e di due registri distinti per l’annotazione degli incassi e dei pagamenti;
- tenuta dei soli Registri IVA con annotazione separata delle operazioni non soggette a registrazione e senza annotazione degli incassi e pagamenti; in questo caso si considerano coincidenti la data di registrazione del documento con quella dell’incasso/pagamento. Questa possibilità è condizionata dall’esercizio di una specifica opzione.
La norma stabilisce che, per evitare duplicazioni di imposizione, per gli esercizi in cui si verifica il passaggio dal principio di competenza a quello di cassa, o viceversa, non devono assumere rilevanza le voci che hanno già concorso alla determinazione del reddito dell’anno precedente.
In merito al punto 3 in base al comma 5 del citato art. 18, il contribuente può tenere i Registri IVA senza effettuare le annotazioni relative agli incassi / pagamenti, fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA. In tal caso, opera la presunzione in base alla quale la data di registrazione dei documenti coincide con quella di incasso / pagamento. Così, ad esempio, tutte le fatture / documenti che risultano annotati entro il 31.12.2017, sono considerati incassati / pagati nel 2017.
L’utilizzo dell’alternativa in esame è subordinata all’esercizio di una specifica opzione, avente validità minima triennale.
Per i contribuenti semplificati che – dal 1° gennaio 2017 – sono transitati dall’applicazione del principio di competenza a quello di cassa, una grossa novità consiste nel non dover più tener conto, nella determinazione del reddito, delle rimanenze di magazzino.
Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli: