INPS: Sospensione pagamento IRPEF nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia

A seguito della modifica apportata dal decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8 al  Decreto legge 17 ottobre 2016 n.189, convertito nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, è stata definitivamente sancita con Comunicazione 767 del 21 febbraio 2017, la sospensione del pagamento dell’IRPEF a  seguito degli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016.

La legge 15 dicembre 2016, n. 229 di conversione del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 all’articolo 48, concernente “Proroga e sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione di termini amministrativi”, ha introdotto i seguenti commi 1-bis e 1-ter:

  • 1-bis. I sostituti d’imposta, ovunque fiscalmente domiciliati nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, a richiesta degli interessati, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 30 settembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi mediante ritenuta alla fonte si applica per le ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  • 1-ter. Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del presente decreto.

Successivamente con decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8 il predetto comma 1-bis dell’art. 48 è stato testualmente modificato secondo la seguente formulazione: I sostituti d’imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, a richiesta degli interessati residenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 30 novembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi, effettuata mediante ritenuta alla fonte, si applica alle ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.

Lo stesso decreto legge n. 8/2017 ha peraltro novellato il comma 11 dell’art. 48, secondo il quale recita “La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni, disposte dal citato decreto ministeriale 1º settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e 10-bis, avviene entro il 16 dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi”.

La sospensione del pagamento IRPEF, per il periodo dal 1 gennaio 2017 al 30 novembre 2017, è applicabile a tutti i soggetti sostituiti dall’INPS, i quali con apposita istanza dichiarino di trovarsi in una delle seguenti situazioni:

  • di avere avuto, alla data del 24 agosto 2016, la residenza nel territorio di uno dei seguenti Comuni colpiti dal sisma: REGIONE ABRUZZO. Area Alto Aterno – Gran Sasso Laga; REGIONE LAZIO. Sub ambito territoriale Monti Reatini; REGIONE MARCHE. Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo; REGIONE UMBRIA. Area Val Nerina.
  • di avere avuto, in data del 26 e del 30 ottobre 2016, la residenza nel territorio di uno dei seguenti Comuni colpiti dal sisma: REGIONE ABRUZZO; REGIONE MARCHE; REGIONE UMBRIA.
  • di avere avuto, a far data dal 24 agosto 2016, la residenza nel territorio di uno dei seguenti Comuni: Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto e di aver subito a causa degli eventi sismici ivi verificatisi danni da cui sia derivata l’inagibilità del fabbricato o della casa di abitazione o dello studio professionale o dell’azienda.

L’INPS sta predisponendo, in ambiente web, la procedura che consentirà l’acquisizione delle domande di sospensione per le tre tipologie di prestazioni interessate dal menzionato decreto legge, per le quali l’INPS svolge il ruolo di sostituto di imposta:

  • pensioni o assegni ad esse equiparate di cui all’art. 49 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917;
  • prestazioni a sostegno del reddito;
  • retribuzioni.

La sospensione verrà espletata, previa istruttoria delle istanze presentate, con le seguenti modalità:

  • a favore del soggetto richiedente direttamente sulla prestazione ovvero su ciascuna prestazione, assoggettata a ritenute IRPEF, di cui lo stesso risulti titolare;
  • a decorrere dalla prima rata utile successiva alla data di presentazione della domanda da parte del soggetto interessato e fino al mese di novembre 2017.

La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni avviene entro il 16 dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi.


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