Forex e trattamento fiscale delle plusvalenze e minusvalenze derivanti dalle operazioni

Il Forex (Foreign Exchange Market) è il mercato valutario più importante del mondo, dove ogni giorno si verificano miliardi di transazioni effettuate da banche centrali, altri istituti bancari, imprese, governi e piccoli speculatori. La facilità con cui si può operare nel mercato dei cambi di valuta, soprattutto da parte di privati che si avvicinano per la prima volta al forex sperando in un guadagno rapido e semplice, spesso fa disconoscere l’aspetto fiscale del forex. I proventi ottenuti tramite investimenti di questo tipo sono soggetti a tassazioni, in modo differente a seconda della nazione in cui si vive.

L’Agenzia delle Entrate, tramite la Risoluzione n.67/E del 6 luglio 2010 “Trattamento fiscale delle plusvalenze e minusvalenze derivanti da operazioni nel mercato forex” ha chiarito per la prima volta che i redditi diversi realizzati da una persona fisica, derivanti da operazioni di compravendita di valute estere a pronti sul Foreign Exchange Market (mercato FOREX), costituiscono plusvalenze ed altri proventi derivanti da differenziali positivi di contratti aleatori, i quali assumono rilevanza reddituale ai sensi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR). Le tasse sul Forex, secondo l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate nel 2010, dovevano essere pagate solo in caso di ricorrenza contemporanea dei seguenti presupposti:

  • oggettivo, ovvero per transazioni unitarie superiori ad euro 51.645,69;
  • temporale, ovvero per valute detenute per almeno 7 giorni lavorativi.

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*”Il tuo capitale è a rischio”. Si ricorda che fare tranding di CFD in azioni, Forex e indici, vuol dire, investire in prodotto soggetti ad effetto leva e che quindi possono comportare la perdita di tutto il capitale. La negoziazione di CFD potrebbe non essere indicata per voi, quindi accertatevi di aver compreso pienamente i rischi connessi. Consulta l’Attestazione di Rischio e l’Accordo dell’Utente prima di usare i servizi proposti.

Alla fine dell’anno 2011, per mezzo dell’intervento numero 102/E del 25 ottobre 2011, l’Agenzia delle Entrate cambia orientamento ed il punto di partenza per questo cambio di rotta è stato sancito con il D. Lgs. 141/2010 di modifica del TUF (Testo Unico della Finanza). Viene revisionato l’articolo 1 comma 4 del TUF prevedendo che:

sono strumenti finanziari ed, in particolare, contratti finanziari differenziali, i contratti di acquisto e di vendita di valuta, estranei a transazioni commerciali e regolati per differenza, anche mediante operazioni di rinnovo automatico (cd. “roll-over”).” Di conseguenza, l’Agenzia delle Entrate riconduce i contratti che hanno per oggetto il Forex ai rapporti di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-quarter), ovvero i redditi diversi soggetti ad imposta sostitutiva.

Ecco cosa sancisce l’Agenzia delle Entrate in materia di tasse sul Forex:

I contratti che hanno come oggetto il Forex devono essere ricondotti tra i rapporti di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-quater), del TUIR, i cui redditi, se percepiti da parte di un soggetto persona fisica, non esercente attività d’impresa, sono soggetti ad imposta sostitutiva a norma dell’articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Ai sensi dell’articolo 68, comma 8, del TUIR, i suddetti redditi sono costituiti dal risultato che si ottiene facendo la somma algebrica dei differenziali positivi o negativi nonché degli altri proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a ciascuno dei rapporti.

Alla luce di quanto sopra esposto, i chiarimenti forniti con la risoluzione n. 67/E del 6 luglio 2010 devono ritenersi non più attuali a decorrere dal 19 settembre 2010 (data di entrata in vigore dell’articolo 9, comma 7, del citato decreto legislativo n. 141 del 2010).

In tutti i casi in cui un contribuente ponga in essere una pluralità di contratti o atti, tra essi collegati, aventi ad oggetto valute estere, finalizzati a conseguire differenziali positivi o negativi in dipendenza di un evento aleatorio (quale l’andamento delle valute estere), i predetti differenziali assumono rilevanza reddituale agli effetti della lettera c-quinquies) del comma 1 dell’articolo 67 del TUIR”.

Come si effettua il computo delle tasse sul Forex? La base imponibile per il computo delle tasse sul Forex è rappresentata dalla plusvalenza o capital gain ovvero la differenza positiva che si viene a creare tra il capitale investito inizialmente ed il capitale finale. Il maggior valore è la base su cui effettuare il calcolo delle tasse sul Forex; il sistema tributario italiano consente, inoltre, ai trader di scegliere tra due diversi regimi fiscali: il regime dichiarativo ovvero il regime amministrativo. Il regime dichiarativo è quel particolare regime fiscale di tassazione del capital gain in cui il trader sceglie di:

  • computare autonomamente il rendimento dei propri rendimenti di portafoglio attraverso l’applicazione del metodo LIFO (Last In First Out = Ultimo ad entrare, primo ad uscire);
  • incassare il rendimento totale del capital gain al lordo delle imposte;
  • computare e versare autonomamente le imposte nel rispetto delle scadenze temporali previste dalla dichiarazione dei redditi.

Il regime del risparmio amministrato in tema di tassazione capital gain può concernere le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate o di quelle derivanti dalla cessione di titoli finanziari tra cui le valute estere e i titoli non rappresentativi di merci. La tassazione del capital gain con il regime amministrato è a carico dell’intermediario; l’opzione per il «risparmio amministrato» viene adottata dal trader al momento dell’acquisto del titolo. La tassazione, in questo caso, viene effettuata con il sistema della ritenuta d’acconto alla fonte a titolo definitivo, per cui l’intermediario assume la veste di sostituto d’imposta.

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