Le garanzie sui prestiti o sui finanziamenti personali ed aziendali sono strumenti giuridici che tutelano il soggetto finanziatore dal rischio di insolvenza del cliente: in tal caso di inadempimento dell’obbligazione, infatti, potrà rivalersi sui beni oggetto di una garanzia reale o sulla persona fisica che ha fornito una garanzia personale. La concessione del prestito personale non è subordinata alla presentazione di una garanzia reale (pegno o ipoteca su un bene fisico), come avviene invece nel caso del mutuo immobiliare. In un contesto di crisi economica e di incertezza occupazionale per tutelarsi contro il rischio di insolvenza del debitore sottoscrittore del contratto di finanziamento, alcuni istituti di credito o banche richiedono la cambializzazione delle rate o la concessione di garanzie personali, come la presentazione di una fidejussione o la firma da parte di un soggetto coobbligato.
La richiesta di queste garanzie reali è frequente, soprattutto, in caso di importi elevati, di un periodo di ammortamento molto lungo, di scarsa affidabilità creditizia del consumatore che ha una storia pregressa non troppo rosea. Il prestito su pegno è, infatti, un finanziamento che viene erogato dietro consegna di un bene mobile quale garanzia reale del debito. In particolare, il requisito della traditio che caratterizza la garanzia pignoratizia, ai sensi dell’artico 2786 comma 1 del Codice civile rappresenta un requisito essenziale per la costituzione del pegno su beni mobili. Il pegno è una garanzia reale del credito e si costituisce per contratto, che a norma dell’art. 2787 del c.c. e dell’art. 2800 c.c. deve risultare da atto scritto avente data certa, ma la forma scritta non richiesta né per la validità né per la prova del contratto, bensì solo perché accada la prelazione. Quindi, a tutti gli effetti, la mancanza del requisito della forma non produce risultanze negative, qualora sul bene oggetto del pegno non vi siano pretese altrui. Quando si tratta di pegno di crediti, il contratto si perfeziona solo con la notificazione del contratto di costituzione di pegno al debitore del credito dato in pegno oppure con l’accettazione da parte di questo con scrittura avente data certa (art. 2800 c.c.). La notificazione del pegno di crediti al debitore vale ad impedire che il debitore paghi nelle mani del proprio creditore, frustrando così la funzione di garanzia del pegno.
In altre parole, il richiedente lascia all’istituto di credito un bene di sua proprietà (che può essere un orologio, un gioiello, una pelliccia, uno yacht o un qualsiasi oggetto durevole prezioso), e riceve in cambio un prestito di importo direttamente proporzionale al valore dell’oggetto in questione. Il prestito massimo così ottenibile ammonta a 30.000 euro, e il tasso di interesse praticato dal Monte dei pegni è pari al 7% annuo circa. Se il debitore non paga una rata, la banca o l’ente finanziario può rivalersi mettendo all’asta il bene stesso. In Italia, vari operatori creditizi offrono ai clienti questa tipologia di prestito: esistono molti istituti di credito specializzati in credito con pegno. Dinanzi alla crisi e agli stringenti criteri di concessione del credito da parte di banche e società finanziarie, molti italiani scelgono di ottenere liquidità in tempi rapidi ricorrendo ai prestiti con pegno: un sistema che resta valido anche per i cattivi pagatori e i protestati, dal momento che si basa su una garanzia reale e non richiede ulteriori verifiche patrimoniali.
Le cosce di suino destinate a diventare pregiato prosciutto di San Daniele Dop possono essere fornite come garanzia dei prestiti erogati dalla banca a favore degli operatori del comparto. È il contenuto di un accordo siglato tra Friulovest Banca, istituto di credito cooperativo di San Giorgio della Richinvelda ed il Consorzio del Prosciutto di San Daniele con l’obiettivo di sostenere il comparto agroalimentare friulano. E di far nascere, così, una sorta di “Distretto del Gusto” che comprende il prosciutto di San Daniele.
«Siamo orgogliosi di questa partnership perché la mission di una banca cooperativa è quella di sostenere il proprio territorio di competenza e le eccellenze che sa esprimere», ha commentato il presidente di Friulovest Lino Mian. Un’operazione ideata dal Consorzio del prosciutto di San Daniele Dop che si basa sulla garanzia del pegno sui prosciutti in cambio di 30 milioni di euro a dimostrazione di come uno strumento antico come quello del pegno resti attuale. Il credito servirà, ad esempio, a coprire il costo annuo per l’approvvigionamento di materia prima da parte dei prosciuttifici dovuto alla prolungata stagionatura della stessa, prima di essere marchiata a fuoco, e divenire cosi l’inimitabile Prosciutto di San Daniele.
Buona sera.
Durante le lezioni del corso di Diritto Privato (Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie ed Assicurative), la mia Docente ha parlato del caso del pegno sui prosciutti di San Daniele, in quanto peculiare per la mancanza della pratica dello spossesso. Incuriosita dal tema, sono capitata sul Suo blog e ho letto l’articolo da Lei redatto ormai un anno fa. Per dovere di correttezza, vorrei segnalarLe qualcosa che non mi torna. Cito il passaggio specifico:
In altre parole, il richiedente lascia all’istituto di credito un bene di sua proprietà (che può essere un orologio, un gioiello, una pelliccia, uno yacht o un qualsiasi oggetto durevole prezioso), e riceve in cambio un prestito di importo direttamente proporzionale al valore dell’oggetto in questione.
Si sta parlando di pegno. Uno yacht è un bene mobile registrato (nei registri riservati ai natanti), quindi non può, per legge, essere oggetto di pegno bensì può essere oggetto di ipoteca. Ai sensi dell’art. 2810 comma secondo, il Legislatore dichiara che: “sono anche capaci d’ipoteca le rendite dello Stato nel modo determinato dalle leggi relative al debito pubblico, e inoltre le navi [565 e seguenti cod. nav], gli aeromobili [1027 e seguenti cod. nav.] e gli autoveicoli secondo le leggi che li riguardano”.
Cordiali saluti,
Elisa Andreoni
Ciao Elisa, ti ringrazio per la segnalazione!