L’INPS in data 27 gennaio 2017 ha pubblicato una rilevante proroga per richiedere i voucher asilo nido alle lavoratrici autonome con le istruzioni per la presentazione delle domande di beneficio di cui all’art. 4, comma 24, lett. b) della legge 92/2012 (Legge Fornero). Il contributo per l’acquisto dei servizi per l’infanzia può essere richiesto in alternativa al congedo parentale ed è rivolto alle madri lavoratrici dipendenti e iscritte alla gestione separata, nonché alle madri lavoratrici autonome.
Il beneficio è riconosciuto per il biennio 2017-2018, secondo l’ordine delle domande presentate, fino al 31 dicembre 2018, o comunque fino ad esaurimento dello stanziamento di 40 milioni di euro per ciascuno dei due anni, di cui all’art.1, comma 356 della legge 11 dicembre 2016, n.232 (c.d. legge di bilancio 2017), esclusivamente attraverso i servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo dal portale dell’Istituto. Sono ammesse alla presentazione della domanda le madri lavoratrici aventi diritto al congedo parentale, dipendenti di amministrazioni pubbliche o di privati datori di lavoro, oppure iscritte alla gestione separata di cui all’art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335.che, al momento della domanda, siano ancora negli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità obbligatorio.
Non sono ammesse alla presentazione della domanda per richiedere il beneficio:
- le lavoratrici che non hanno diritto al congedo parentale (es: le lavoratrici domestiche, a domicilio, disoccupate);
- le lavoratrici in fase di gestazione;
- le madri lavoratrici che, relativamente al figlio per il quale intendono richiedere il beneficio, usufruiscono dei benefici di cui al fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità istituito con l’art. 19, c. 3 del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 convertito dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006;
- le madri lavoratrici che, relativamente al figlio per il quale intendono richiedere il beneficio, risultano esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati.
In virtù di quanto disposto dall’art.1, comma 357, della legge 232/2016, sono ammesse al beneficio anche le madri lavoratrici autonome. Sono ammesse alla presentazione della domanda anche le lavoratrici che abbiano già usufruito in parte del congedo parentale. In tal caso, il contributo potrà essere richiesto per un numero di mesi pari ai mesi di congedo parentale non ancora usufruiti, con conseguente riduzione di altrettante mensilità di congedo parentale; non è possibile richiedere il contributo per frazioni di mese.
Il contributo è pari ad un importo massimo di 600,00 euro mensili ed è erogato per un periodo massimo di sei mesi, solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione di altrettanti mesi di congedo parentale ai quali la lavoratrice, di conseguenza, rinuncia. Le lavoratrici possono accedere al beneficio, anche per più figli (in tale caso si deve presentare una domanda per ogni figlio). Si rammenta che per determinare i mesi di congedo parentale ancora spettanti occorre avere presenti i limiti individuali (massimo 6 mesi) e complessivi (tra i due genitori non superiori a 10 mesi, aumentabili a 11) previsti dall’art. 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151. Pertanto, anche ai fini del contributo in questione, è necessario tenere conto dei periodi di congedo parentale fruiti dal padre del minore.
Come presentare domanda? La domanda va presentata all’INPS esclusivamente:
- attraverso il canale WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto. Il servizio d’invio delle domande per l’assegnazione dei contributi per l’acquisto dei servizi per l’infanzia ex art. 4, comma 24, lettera b) della legge n. 92/2012 è disponibile nel portale Internet dell’Istituto (www.inps.it) attraverso il seguente percorso: www.inps.it > Servizi per il cittadino > Autenticazione con PIN > Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito > Voucher o contributo per l’acquisto dei servizi per l’infanzia,
- tramite patronato.
Le domande pervenute mediante canali telematici di trasmissione (es: PEC o email) diversi da quelli sopra indicati, non saranno prese in considerazione.