La pubblicità dei prodotti assicurativi a tutela dell’assicurato: disciplina codicistica

Nell’articolo 182 della disciplina contenuta nel Codice delle Assicurazioni Private rubricato “Pubblicità dei prodotti assicurativi” vengono richiamati i principi di massima attenzione alla figura del consumatore creditizio ed assicurativo, in termini di comunicazione dei contenuti e specificatamente rispetto alla correttezza dell’informazione. Conformità rispetto alla nota informativa, al contenuto, alle condizioni contrattuali, sia per atti pubblicitari dell’impresa che per atti dell’intermediario autonomo da essa. L’occhio della vigilanza è attento particolarmente alla comunicazione commerciale dei prodotti, potendo sospenderla fino ai 90 giorni: all’accertamento della violazione, ne vieta la prosecuzione.

Ai sensi dell’articolo 182 del Codice delle Assicurazioni Private che disciplina la Pubblicità dei prodotti assicurativi, la pubblicità utilizzata per i prodotti delle compagnie assicurative è effettuata avendo riguardo alla correttezza dell’informazione ed alla conformità rispetto al contenuto della nota informativa e delle condizioni di contratto cui i prodotti stessi si riferiscono. I medesimi principi sono rispettati anche quando la pubblicità sia autonomamente effettuata dagli intermediari. L’Ivass può richiedere, in via non sistematica, la trasmissione del materiale pubblicitario nelle sue diverse forme, utilizzato dalle compagnie di assicurazione e dagli intermediari (Agenti di assicurazione e Broker). L’Ivass sospende in via cautelare per un periodo non superiore ai 90 giorni, la diffusione della pubblicità in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni in materia di trasparenza e di correttezza. Inoltre, l’autorità di vigilanza vieta la diffusione della pubblicità in caso di accertata violazione delle disposizioni in materia di correttezza e di trasparenza, vieta la commercializzazione dei prodotti in caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti di cui ai commi 4 e 5 secondo quanto previsto all’articolo 184, comma 2. Con regolamento, sono stabiliti criteri di riconoscibilità della pubblicità, di chiarezza e correttezza dell’informazione.

A tutela del consumatore, la disciplina contenuta nel Codice delle Assicurazioni Private (articolo 184) prevede Misure cautelari ed interdittive: avendo riguardo alla protezione degli assicurati, l’Autorità di vigilanza sospende in via cautelare, per un periodo non superiore ai 90 giorni, la commercializzazione del prodotto in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente titolo o delle relative norme di attuazione. Come recita l’articolo: “L’Ivass vieta la commercializzazione, in caso di accertata violazione delle disposizioni indicate al comma 1 e dispone a cura e spese dell’impresa o dell’intermediario interessato, la diffusione al pubblico, mediante le forme più utili alla generale conoscibilità, dei provvedimenti adottati”.

Sulla base del sospetto di pratica di pubblicizzazione non conforme al dettato legislativo, si rende pronto l’intervento della Vigilanza che può imporre la sospensione ed il divieto di commercializzazione del prodotto assicurativo, come misure non solo cautelari bensì di effettivo impatto rispetto al mercato, ed altresì come strumento di tutela dei diritti dei consumatori.

Degno di essere citato è l’articolo 185 del Codice delle Assicurazioni Private che disciplina la Nota informativa, di cui è resa obbligatoria la consegna prima della conclusione del contratto al contraente, ove si debbono evincere con chiarezza gli obblighi contrattuali che le parti si assumono con l’apposizione della firma. La nota informativa contiene le informazioni, diverse da quelle pubblicitarie, che sono necessarie, a seconda delle caratteristiche dei prodotti e dell’impresa di assicurazione, affinchè il contraente e l’assicurato possano pervenire ad un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali e sulla situazione patrimoniale della compagnia assicurativa. L’articolo 185 CAP recita:

  1. Le imprese di assicurazione italiane e quelle estere operanti nel territorio della Repubblica, sia in regime di stabilimento che in regime di libertà di prestazione di servizi, consegnano al contraente, prima della conclusione del contratto ed unitamente alle condizioni di assicurazione, una nota informativa predisposta nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.
  2. La nota informativa contiene le informazioni, diverse da quelle pubblicitarie, che sono necessarie, a seconda delle caratteristiche dei prodotti e dell’impresa di assicurazione, affinché il contraente e l’assicurato possano pervenire a un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali e, ove opportuno, sulla situazione patrimoniale dell’impresa.
  3. L’ISVAP disciplina, con regolamento, il contenuto e lo schema della nota informativa in modo tale che siano previste, oltre alle indicazioni relative all’impresa, le informazioni sul contratto con particolare riguardo alle garanzie e alle obbligazioni assunte dall’impresa, alle nullità, alle decadenze, alle esclusioni e alle limitazioni della garanzia e alle rivalse, ai diritti e agli obblighi in corso di contratto e in caso di sinistro, alla legge applicabile ed ai termini di prescrizione dei diritti, alla procedura da seguire in caso di reclamo e all’organismo o all’autorità eventualmente competente.
  4. Nelle assicurazioni di cui ai rami I, II, III, IV e V dell’articolo 2, comma 1, l’ISVAP determina, con regolamento, le informazioni supplementari che sono necessarie alla piena comprensione delle caratteristiche essenziali del contratto con particolare riguardo ai costi ed ai rischi del contratto ed alle operazioni in conflitto di interesse. Al contraente di un’assicurazione sulla vita sono altresì comunicate, per tutto il periodo di durata del contratto, le informazioni indicate nel regolamento adottato dall’ISVAP con particolare riguardo alle spese, alla composizione ed ai risultati della gestione delle attività nelle quali è investito il premio o il capitale assicurato.



Scrivere articoli e guide richiede moltissimo impegno. Aiutaci a condividere questo post: a te non costa nulla, per noi è importantissimo! Condividi su Facebook l'articolo appena letto. Grazie per aver letto l'articolo fino alla fine. SCR News mette a disposizione notizie sul mondo del Fisco e Leggi, Economia, Finanza, Trading e guide di natura contabile fiscale. Rimani aggiornato diventando un FAN della nostra pagina facebook.


Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli:

Leave a Reply

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.