Ravvedimento operoso dei tributi locali: novità per il 2017

Il ravvedimento operoso riguarda i soggetti contribuenti che avendo compiuto errori, ritardi o omissioni circa l’adempimento corretto e puntuale di tributi locali (IMU, TASI, TARI ect.), tasse, versamento IVA, operazioni con paesi “black list”, dichiarazione dei redditi, possono sanare la violazione commessa, procedendo a versare in maniera autonoma i tributi, le imposte o inviando apposita comunicazione prima che l’irregolarità venga notificata a seguito dei controlli routinari e formali delle autorità preposte.

Con il ravvedimento operoso è stato introdotto dall’art. 13 del Dlgs n. 472 del 1997 “Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie” a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n.662. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 5 del 8 gennaio 1998, modificato dalla Legge del 13/12/2010 n. 220 art. 1, modificato dal Decreto Salva Italia Dl 98/2011, il contribuente può sanare un ritardo o errore di pagamento di un’imposta, a condizione che effettui il versamento di regolarizzazione in maniera spontanea e nei termini stabiliti. A seconda dell’intervallo di tempo cambia l’importo delle sanzioni irrogate che sono di entità inferiore rispetto a quelle standard. Il ravvedimento operoso ha introdotto una penalità quotidiana inferiore per il soggetto contribuente che decide di regolarizzare la sua posizione entro i primi 14 giorni dalla data di scadenza prevista per il pagamento dell’obbligazione, versando una sanzione pari allo 0,2% per ciascun giorno di ritardo, oltre al pagamento dell’intero tributo dovuto e degli interessi di mora legali calcolati in base al tasso legale annuale.

Si parla di ravvedimento sprint se la regolarizzazione della posizione del contribuente avviene entro 14 giorni dopo la scadenza con applicazione della sanzione 0,2%; ravvedimento breve se avviene dai 15 ai 30 giorni di ritardo con irrogazione della sanzione al 3%; ravvedimento lungo nel caso in cui la regolarizzazione avvenga dai 30 giorni ad un anno di ritardo con applicazione della sanzione al 3,75%.

Il contribuente che riceve un avviso di accertamento può fare appello al ravvedimento e mettersi in regola con il fisco fatta eccezione per i casi in cui la violazione è stata notificata tramite atto di liquidazione, accertamento o ricezione di una comunicazione di irregolarità, emessa a seguito dei controlli automatici o del controllo formale delle dichiarazioni. Con il DLgs 158/2015, è stato riformato il sistema sanzionatorio penale e amministrativo con decorrenza dall’01/01/2017 e per concerne l’IMU, TASI e TARI, il dettato normativo prevede all’articolo 15, comma 1, lettera o), la riscrittura dell’art. 13 del DLgs 471/1997 che sancisce la sanzione da applicare per omessi o parziali versamenti in misura pari al 30% con riduzione a metà per versamenti effettuati nei primi 90 giorni dopo la scadenza:

“1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorchè non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l’applicazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.”

In particolare al punto 3 stabilisce che: “3. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto“. In base a queste revisioni normative il Ravvedimento operoso viene applicato con una sanzione ridotta della metà per versamenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza. Dal 1° gennaio 2017 il tasso di interesse da applicare per il ravvedimento è pari allo 0,1% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 7 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2016).




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