Con due comunicati postati dall’INPS sul sito istituzionale, l’Istituto nazionale di Previdenza ha confermato le novità sul fronte delle pensioni per il nuovo venturo anno 2017. La prima novità concerne la data di accredito dell’assegno che non sarà più il primo del mese ma secondo le date fissate nel calendario pubblicato dallo stesso INPS.
L’accredito della pensione di gennaio 2017 sarà erogata da Poste e banche il 3 gennaio 2017: lo rende noto l’Inps ricordando come nel mese di gennaio 2017, i pagamenti dei trattamenti pensionistici, degli assegni, pensioni e indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché delle rendite vitalizie dell’Inail saranno effettuati il secondo giorno bancabile come stabilito dall’articolo 6 del decreto legge 21 maggio 2015, n. 65. Ecco il calendario completo degli accrediti per il 2017:
- Martedì 3 gennaio 2017 sia per Poste Italiane che per gli Istituti di Credito
- Giovedì 2 febbraio 2017 sia per Poste Italiane che per gli Istituti di Credito
- Giovedì 2 marzo 2017 sia per Poste Italiane che per gli Istituti di Credito
- Lunedì 3 aprile 2017 per Poste Italiane Martedì 4 aprile per gli Istituti di Credito
- Martedì 3 maggio 2017 sia per Poste Italiane che per gli Istituti di Credito
- Sabato 3 giugno 2017 per Poste Italiane e Lunedì 5 giugno 2017 per gli istituti di Credito
- Lunedì 3 luglio 2017 per Poste Italiane e Martedì 4 luglio 2017 per gli Istituti di Credito
- Mercoledì 2 agosto 2017 sia per Poste Italiane che per gli Istituti di Credito
- Sabato 2 settembre 2017 per Poste Italiane e lunedì 4 settembre per gli Istituti di Credito
- Martedì 3 ottobre 2017 sia per Poste Italiane che per gli Istituti di Credito
- Venerdì 3 novembre 2017 sia per Poste Italiane che per gli Istituti di Credito
- Sabato 2 dicembre 2017 per Poste Italiane e lunedì dicembre 2017 per gli Istituti di Credito.
La seconda novità sul fronte delle pensioni per l’anno 2017 concerne la reversibilità del trattamento pensionistico per le coppie omosessuali. L’INPS ha dato l’ok per riconoscere i diritti in materia di previdenza anche alle coppie omosessuali: il messaggio Inps 5171 del 21 dicembre 2016 scioglie ogni dubbio e sancisce che le coppie gay abbiano gli stessi diritti previsti in caso di matrimonio ma, restano escluse le convivenze di fatto. Con l’entrata in vigore della legge Cirinnà 76/2016 dal 5 giugno 2016, anche le unioni civili possono beneficiare della reversibilità del trattamento pensionistico, permane un’esclusione delle convivenze di fatto sono di fatto equiparate ai coniugi eterosessuali uniti in matrimonio e, godono degli stessi diritti e doveri.
Il comunicato Inps 5171 conferma che le coppie omosessuali che registreranno all’anagrafe la propria unione civile, avvalendosi delle disposizioni previste dalla legge 76/2016 potranno beneficiare della pensione di reversibilità a seguito della premorienza del partner, equiparato a tutti gli effetti al coniuge. Nel messaggio Inps non vengono specificate regole concernenti alle convivenze di fatto che al momento non possono godere della pensione di reversibilità del convivente defunto.
Le coppie omosessuali che sottoscrivono un’unione civile hanno diritto alla pensione di reversibilità: in caso di morte di uno dei due membri dell’unione civile, è ammessa la fruizione della pensione di reversibilità che spetta nella misura del 60%, salvo possesso di redditi superiori alla soglia prevista. In base a quanto previsto dal messaggio Inps 5171 del 21 dicembre 2016 dovrà essere lo stesso ente previdenziale a stabilire procedure, regole e criteri per richiedere la pensione indiretta.