I titoli di credito nella prassi commerciale: la cambiale

La cambiale è il titolo di credito che vanta le più antiche origini; fin dall’epoca medievale, il soggetto che non era in possesso di liquidità per pagare la merce acquistata, rilasciava una promessa di pagamento rivolta al primo prenditore del titolo o a chi gli avesse presentato il documento (lettera di cambio). In tale modo il primo prenditore del titolo non era costretto ad attendere che maturasse il termine di scadenza per ottenere la somma dovutagli, ma poteva trasferire a terzi soggetti la cambiale utilizzandola come mezzo alternativo di pagamento per acquistare altre merci oppure poteva cederla ad un terzo che gli avrebbe pagato in anticipo l’importo contenuto nel documento, decurtato di una variabile a seconda dell’ampiezza del periodo necessario per la scadenza del termine di pagamento contenuto nella cambiale (c.d sconto della cambiale).

Ancora oggi, nella moderna epoca tecnologica, la cambiale assolve questa funzione di strumento di credito, rendendo al contempo possibile una rapida e sicura circolazione del diritto in essa incorporato. La sua disciplina è contenuta nel r.d. 14/12/1933 n.1669, la Legge cambiaria. Nel nostro ordinamento giuridico esistono due differenti tipi di cambiale: la cambiale tratta ed il vaglia cambiario (c.d pagherò cambiario).

La cambiale possiede (oltre all’incorporazione del credito) diverse peculiarità, alcune delle quali sono comuni a tutti i titoli di credito, altre ad essa “tipicizzanti”:

  • dotazione della letteralità completa nel senso che tutti gli elementi del diritto del credito sono e devono essere contenuti nel testo della cambiale,
  • dotazione del requisito di autonomia,
  • dotazione del requisito di astrattezza, nella cambiale non si fa menzione del rapporto sottostante, del rapporto che ha dato origine all’emissione del titolo. Ciò comporta che il rapporto sottostante all’emissione del titolo cambiario sia irrilevante ed opera solo ed esclusivamente solo rispetto a terzi prenditori della cambiale (i soggetti ai quali la cambiale viene girata) e non nei confronti del primo prenditore. Questa caratteristica non consente un uso assai vario: il titolo può essere emesso perché tra le parti è stato concluso un contratto di vendita o un contratto di mutuo.
  • È un titolo all’ordine,
  • è titolo esecutivo: il possessore, in caso di inadempimento del debitore, non è tenuto ad instaurare alcun giudizio diretto ad ottenere la condanna del debitore inadempiente al pagamento, potendo direttamente promuovere nei suoi confronti una procedura esecutiva. Va ricordato che la cambiale deve essere bollata fin dal momento della sua emissione, ecco perché è tornata di grande moda nei “prestiti cambiari”,
  • è un titolo formale, essa deve essere redatta secondo i requisiti essenziali prescritti dalla legge cambiaria.

La cambiale viene formata utilizzando un apposito modulo messo in vendita dallo Stato, il cui prezzo comprende anche l’imposta di bollo, l’uso di questi moduli non è obbligatorio e si può formare una cambiale anche utilizzando un semplice foglio di carta, avendo l’accortezza di assolvere agli obblighi di natura fiscale. Se questi obblighi non sono assolti fin dall’origine, la cambiale è valida, ma non ha efficacia di titolo esecutivo; è comunque necessario regolarizzare la cambiale con i bolli per farla valere in giudizio (art. 104 l.c).

La cambiale deve essere redatta per iscritto e deve contenere i seguenti requisiti (art. 1 e 100 l.c):

  • la denominazione di cambiale,
  • l’ordine (cambiale tratta) o la promessa (vaglia cambiario) incondizionata di pagare una somma determinata,
  • il nome del trattario (solo per cambiale tratta),
  • il nome del prenditore,
  • la data di emissione,
  • la sottoscrizione del traente o dell’emittente.

In mancanza di questi requisiti il documento non assume il valore di cambiale ma quello molto più debole di una semplice dichiarazione di debito. La legge prevede altri requisiti: il luogo di emissione, la data di scadenza ed il luogo in cui va effettuato il pagamento. La scadenza è un elemento molto importante della cambiale e può essere di quattro tipi:

  • a giorno fisso: quando viene indicato il giorno della scadenza sul titolo (ad esempio 25 dicembre 2017),
  • a certo tempo data: quando la cambiale scade dopo un periodo determinato che si computa a partire dalla data di emissione (ad esempio a due mesi dall’emissione),
  • a vista: quando la cambiale è pagabile in ogni momento, dietro la semplice presentazione del titolo,
  • a certo tempo vista: quando la cambiale scade dopo un certo periodo a partire dal momento in cui è stata presentata al debitore (ad esempio, dopo tre mesi dalla presentazione del titolo).

I requisiti formali sopra riportati devono sussistere nel documento in cui la cambiale sia presentata per il pagamento, non invece nel momento in cui si sia formato. Al momento dell’emissione è sufficiente che il documento contenga la denominazione di cambiale e la sottoscrizione del traente o dell’emittente: in questo caso si parla di cambiale in bianco (articolo 14 l.c). Può accadere nella prassi commerciale che le parti si accordino di lasciare in bianco la somma o la scadenza con l’intesa che il primo prenditore riempirà la cambiale secondo quanto convenuto.


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