La dilazione di pagamento nei tributi locali

Una volta che il contribuente riceve la cartella di pagamento dei tributi locali, questa deve essere onorata entro 60 giorni, in caso di impossibilità e di difficoltà economica può fare appello all’istituto della rateizzazione. L’istituto della dilazione o della rateizzazione degli importi iscritti a ruolo nel sistema Urbi degli Uffici Tributi dei Comuni risulta applicabile anche ai tributi locali quali IMU, TASI, TARI etc. Esso risulta disciplinato dall’articolo 19 del D.P.R n.602/73: l’ente creditore (il Comune) può concedere, nell’ipotesi di obiettiva e temporanea difficoltà del soggetto contribuente, su richiesta di quest’ultimo, una rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di 60 rate. Il comma 2 dell’articolo succitato precisa che la richiesta di dilazione va inoltrata all’ente locale creditore, a pena di decadenza, prima che sia stata iniziata la procedura esecutiva da parte del concessionario.

La procedura esecutiva ha inizio formalmente e sostanzialmente nel momento in cui il concessionario pone in essere il pignoramento dei beni del debitore, ovvero aggredisce i beni nella sua materiale disponibilità per realizzare il credito tributario. Si precisa che la procedura di pignoramento non prende l’avvio dalla notifica dell’avviso di mora, che costituisce solo un atto di carattere introduttivo e preliminare dell’esecuzione. In caso contrario, ovvero qualora la procedura esecutiva sia stata intrapresa e sia in corso, il contribuente non può essere ammesso al beneficio della rateazione dei pagamenti. La dilazione nel pagamento può riguardare sia le somme iscritte nei ruoli ordinari che quelle iscritte nei ruoli straordinari.

L’articolo 19 non specifica quali siano la natura e la consistenza di tali “obiettive difficoltà” postulate dalla norma. A fare chiarezza sulla circostanza è intervenuta una Circolare dell’Agenzia delle Entrate (circolare 15/E del 26 gennaio 2000) che ha precisato che: “la situazione di temporanea obiettiva difficoltà, alla cui esistenza il comma 1 dell’articolo 19 citato subordina l’accoglimento della richiesta di rateazione, è quella in cui si trova il contribuente che è nell’impossibilità di pagare il debito iscritto a ruolo in un’unica soluzione ed è in grado di sopportare l’onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alle sue condizioni patrimoniali. La sussistenza di tale situazione deve essere dimostrata dal debitore, anche al fine di consentire all’Ufficio Tributi, attraverso l’esame della documentazione prodotta, di effettuare la predetta valutazione di congruità nella determinazione del numero di rate da accordare”.

Ad ogni buon conto, l’emanazione di un provvedimento di dilazione richiede preliminarmente che il soggetto contribuente proponga idonea istanza nella quale venga esplicitata la richiesta del suddetto beneficio ed illustrare le motivazioni che giustifichino la medesima, segnalando le cause che possono avallare legittimamente il rilascio da parte dell’ente creditore del provvedimento in parola. A tal proposito, si precisa che il numero delle rate viene stabilito tenendo conto della situazione patrimoniale del contribuente e che dette rate, fissate con cadenze mensile, scadono l’ultimo giorno del mese.


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