Il regime fiscale delle Polizze assicurative Vita per la copertura del rischio

Le Polizze Vita aventi finalità assicurative garantiscono il soggetto sottoscrittore e contraente contro gli eventi principalmente di tipo assicurativo, a copertura del rischio, quali:

  • polizze vita Temporanee Caso Morte (TCM),
  • polizze miste (per le quali ai fini fiscali viene presa in considerazione quella parte del contratto che prevede la copertura del puro rischio di premorienza),
  • polizze Long Term Care che garantiscono una rendita vitalizia dell’assicurato, solo quando di verifica una situazione di non autosufficienza delle stesso nell’espletamento delle principali attività vitali,
  • polizze Dread Disease che garantiscono un capitale in caso di malattie gravi a prescindere dal fatto che le conseguenze delle stesse siano premorienza o invalidità permanente,
  • polizze per l’Invalidità Permanente superiore al 5%.

Per questa tipologia di polizze è previsto il seguente trattamento fiscale che di seguito illustriamo: in fase di accumulo, il trattamento fiscale del contratto assicurativo del ramo “Vita” non prevede alcuna imposta sui premi versati, è possibile detrarre dalle imposte sul reddito un importo pari al 19% con un massimo di 1.291,14 euro della parte di premio destinata al costo della copertura di rischio versato entro il 31 dicembre. Un esempio pratico per comprendere: se un contraente ha due coperture assicurative (una per il caso di morte, per cui viene versato un premio di 900 euro ed un’altra per LTC, il cui premio è pari a 700 euro), l’importo “base” detraibile riferibile al premio caso morte resta 530 euro. A tale importo deve essere aggiunto l’ulteriore beneficio riservato ai premi LTC, in misura non superiore alla differenza tra 1.291,14 euro e 530 euro (soglia “base” per la detraibilità della polizza caso morte) è di 761,14 euro, ovvero 700 euro, essendo l’importo del premio pagato per la LTC). In totale il premio detraibile sarà pari a 530 euro più 700 euro, ovvero 1.230 euro. Un altro esempio concreto: se un contraente ha due coperture assicurative (una per il caso morte, per cui viene versato un premio di 400 euro ed un’altra per LTC, il cui premio è pari a 300 euro), l’importo “base” detraibile riferibile al premio caso morte è di 400 euro. A tale importo va aggiunto l’ulteriore beneficio riservato ai premi LTC, in misura non superiore alla differenza tra 1.291,14 euro e 400 euro (premio per la detraibilità della polizza caso morte) ovvero 891,14 euro. In totale, il premio detraibile sarà pari a 400 euro più 300 per un totale di 700 euro.

Per quanto concerne il trattamento fiscale in fase di erogazione delle prestazioni, si devono distinguere tre fattispecie:

  1. liquidazione del capitale a scadenza o in caso di riscatto (per le polizze miste): la plusvalenza maturata è tassata al 12,50% per i redditi maturati al 31/12/2011 ed al 20% come capital gain ad eccezione della quota riconducibile a titoli pubblici o equivalenti tassata al 12,50% (per i redditi maturati da 2012 in poi) ed il capitale liquidato è esente dalla dichiarazione IRPEF e dall’imposta di bollo,
  2. liquidazione del capitale per decesso dell’assicurato: il capitale liquidato non è tassato ed è esente dalla dichiarazione IRPEF, dall’imposta di bollo e dall’imposta sulle successioni,
  3. liquidazione di una rendita (caso vita e caso morte): la rendita erogata è esente dalla dichiarazione IRPEF (il capitale trasformato in rendita è assoggettato alla tassazione sull’eventuale plusvalenza). La rivalutazione annua della rendita è tassata a titolo di imposta al 12,50% (fino al 31/12/2011) ed al 20% come capital gain ad eccezione della quota riconducibile a titoli pubblici o equivalenti tassata al 12,50% (per le rivalutazioni annue maturate dal 2012 in poi).


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