Usura: le nuove modalità di rilevazione dei Tassi effettivi globali medi

La delicata ed annosa materia dell’usura nell’ambito dell’intermediazione creditizia costituisce un vero “rompicapo”, una sorta di anello di congiunzione tra operatività bancaria e la figura del broker creditizio che, pur non avendo l’obbligo di invio della rilevazione del T.E.G (Tasso Effettivo Globale), deve comunque affiggere la rilevazione dei saggi usura presso i luoghi ed i locali in cui espleta la propria attività professionale. La Legge 7 marzo 1996, n.108 prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse con il finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari creditizi. Il decreto annuale di classificazione delle operazioni emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ripartisce le operazioni in categorie omogenee attribuendo a Banca d’Italia il compito di rilevare i tassi.

Risultato immagine per antiusura tassi

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria di operazioni (apertura di credito in conto corrente, anticipi, conti commerciali, factoring, leasing, prestiti contro cessione dello stipendio, credito revolving, mutui con garanzia ipotecaria etc.) concerne le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Le principali novità introdotta dall’agosto 2009 con le Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura e tuttora vigenti, consistono nel condurre tale rilevazione per classi di importo. Per le operazioni di “credito personale”, “credito finalizzato”, “leasing”, “mutuo”, “prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione”, i saggi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per le “aperture di credito in conto corrente”, gli “scoperti senza affidamento”, il “credito revolving”, gli “anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale” vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell’effettivo utilizzo. La rilevazione interessa l’intero sistema bancario ed il complesso degli intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 107 del Testo Unico Bancario.

Banca d’Italia procede ad aggregazioni tra i dati omogenei al fine ultimo di agevolare la consultazione e l’utilizzo della rilevazione. Le categorie di finanziamento sono definite considerando l’omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati. Il citato provvedimento legislativo individua le modalità di trattamento degli oneri e delle spese nel computo del TEG; Banca d’Italia rileva come il computo del tasso debba tenere conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse collegate all’erogazione del credito e sostenute dal cliente stesso. In particolare, sono inclusi:

  • le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento (per il factoring le spese di “istruttoria cedente”),
  • le spese di chiusura della pratica (per il leasing le spese forfettarie di “fine locazione contrattuale”), le spese di chiusura o di liquidazione degli interessi,
  • le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate e degli effetti anche se sostenute per il tramite di un corrispondente che cura la riscossione, le spese per il servizio di trattenuta dello stipendio o della pensione,
  • il costo dell’attività di mediazione svolta da un terzo o sostenuto dal cliente, in via diretta o tramite intermediario,
  • le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare i diritti del creditore (polizze per furto ed incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca),
  • le spese per i servizi accessori connessi con il contratto di credito (spese custodia pegno, perizie, spese postali),
  • oneri per la messa a disposizione dei fondi, le penali e gli oneri applicati nel caso di passaggio a debito di conti non affidati o negli sconfinamenti sui conti correnti affidati rispetto al fido accordato.

Per ciascuna operazione finanziaria il compenso percepito per l’attività di mediazione deve essere poi rapportato all’ammontare globale finanziato utilizzato per individuare la classe d’importo e segnalato in misura percentuale.


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