Prestito personale per i dipendenti con busta paga: la delegazione di pagamento

Se sei un dipendente con una busta paga mensile e vuoi ottenere con facilità un prestito personale, puoi beneficiare della delega di pagamento, un prodotto creditizio molto appetitoso, un vero e proprio prestito personale garantito ed assicurato, la cui restituzione si perfeziona con trattenuta diretta ed automatica sulla retribuzione. Per quanto concerne il dettato normativo, si rinvia alla lettura degli articoli 1269 c.c e seguenti e del D.P.R 180/1950; come si evince, la delega di pagamento si attua mediante incarico conferito da un dipendente al proprio datore di lavoro, affinchè questi effettui i dovuti pagamenti a favore di un istituto di credito o di una società finanziaria presso la quale ha sottoscritto il contratto di finanziamento. Ne emerge un requisito imprescindibile a tal riguardo: la posizione di subordinazione o di dipendenza lavorativa del cliente creditizio, indifferentemente dalla natura pubblica o privata del rapporto di lavoro.

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Il secondo comma dell’articolo 1269 del Codice Civile precisa che il soggetto delegato non è tenuto ad accettare l’incarico, per cui l’assenso alla delegazione non è atto dovuto, bensì meramente facoltativo. Il successivo articolo 1270 c.c statuisce che il soggetto delegante possa revocare la delegazione sino al momento in cui il soggetto delegato non abbia assunto l’obbligazione nei confronti del delegatario, manifestando il proprio assenso, o non abbia eseguito il pagamento.

Sebbene la disciplina sia contenuta nello stesso testo legislativo recante la disciplina della cessione del quinto dello stipendio, non deve essere assolutamente confusa con questa, dato che la delegazione di pagamento consente al soggetto dipendente, che abbia già in corso un contratto di cessione del quinto dello stipendio, di ricevere un ulteriore finanziamento con il tetto limite fissato dal D.P.R 180/1950, il quale al fine di tutelare il lavoratore, dispone che il cumulo dei due prodotti creditizi (cessione del quinto e delegazione di pagamento) non possa oltrepassare il 40% dello stipendio netto del dipendente.

In merito alla delegazione di pagamento per il pubblico impiego (enti locali e statali), il Ministero ha fornito interessati informazioni in merito con l’emanazione della Circolare n.1 del 17 gennaio 2011, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 2011 chiarendo una serie di aspetti a cominciare dai presupposti dell’istituto individuati nell’esistenza di un rapporto di pubblico impiego; nel caso di sottoscrizione di una polizza assicurativa (facoltativa, ma vivamente consigliata), si sancisce che il contratto debba:

  • essere finalizzato a risarcire in tutto o in parte i danni cagionati da eventi legati alla vita umana (assicurazione sulla vita e contro gli infortuni),
  • coprire i rischi professionali derivanti dall’attività lavorativa espletata,
  • costituire una posizione previdenziale integrativa dell’assicurazione generale cogente.

Una rilevante eccezione è costituita dall’ipotesi in cui il soggetto delegante intenda oltrepassare, in caso di concorso con la cessione del quinto, la quota del 20% del proprio stipendio mensile. In tale caso, infatti, al fine di tutelare il dipendente contro il rischio di un eccessivo indebitamento, l’amministrazione competente dovrà valutare attentamente la richiesta con la documentazione pervenuta, non accogliendo quelle fondate su motivi non ritenuti meritevoli di tutela quali, ad esempio, le richieste di finanziamento per acquistare beni voluttuari o per viaggi o per partecipare a giochi. Successivamente, la Circolare specifica i requisiti necessari affinchè una richiesta di delegazione di pagamento possa essere accolta:

  • devono sussistere i requisiti soggettivi previsti dalla Legge in capo alla società assicuratrice o all’istituto finanziatore; per quanto concerne quest’ultimo, come previsto dall’articolo 15 del D.P.R 180/1950, dovrà trattarsi di: istituti di credito o di previdenza costituiti da impiegati e salariati delle pubbliche amministrazioni (casse mutue, casse sovvenzioni ed istituti similari) oppure da istituti e società esercenti il credito,
  • la richiesta di delegazione di pagamento non può avere ad oggetto un periodo inferiore ai 12 mesi,
  • la durata massima della delegazione non può superare i dieci anni,
  • salvo il caso del concorso con la cessione del quinto dello stipendio, la quota oggetto di delegazione non può superare il 20% dello stipendio mensile, al etto delle ritenute di legge a titolo previdenziale e fiscale.

Spesso il ricorso a questo prodotto creditizio è subordinato all’esistenza di un’apposita convenzione siglata tra l’istituto delegatario e l’amministrazione competente, la quale comporta oneri burocratici a carico dell’amministrazione delegata, venendo ad originare in capo alla stessa amministrazione un diritto al rimborso degli oneri amministrativi sostenuti.


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