La legge di stabilità 2017 , per gli interventi di ristrutturazione edilizia ha prorogato il bonus irpef del 50% fino al 31 dicembre 2017 con un tetto di spesa di 96.000 euro. Vediamo tutto nel dettaglio.
Indice degli argomenti:
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La detrazione fiscale delle spese per interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art. 16 -bis del Dpr 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi).
L’agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute nell’anno, secondo il criterio di cassa, e va suddivisa fra tutti i soggetti che hanno sostenuto la spesa e che hanno diritto alla detrazione.
La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi.
Chi può fruire della detrazione?
Possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato. L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese:
- proprietari o nudi proprietari
- titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
- locatari o comodatari
- soci di cooperative divise e indivise
- imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce
- soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali. Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture
Per quali lavori spettano le agevolazioni?
Vediamo i principali interventi che possono essere oggetto di agevolazione fiscale:
- interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali;
- lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi (per esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione);
- Interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi come ad esempio: rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici, apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione, porte blindate o rinforzate, apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini, installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti, apposizione di saracinesche, tapparelle metalliche con bloccaggi, vetri antisfondamento, casseforti a muro, fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati, apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.
- Gli interventi finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico;
- Installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, in quanto basato sull’impiego della fonte solare e, quindi, sull’impiego di fonti rinnovabili di energia;
- Gli interventi per l’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica;
- Gli interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici.
Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione è possibile considerare anche:
- le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
- le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento;
- le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del DM 37/2008 – ex legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge 1083/71);
- le spese per l’acquisto dei materiali;
- il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
- le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi;
- l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori;
- gli oneri di urbanizzazione;
Gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998). Non possono invece ritenersi comprese tra quelle oggetto della detrazione le spese di trasloco e custodia dei mobili per il periodo necessario all’effettuazione degli interventi di recupero edilizio.
Adempimenti previsti per usufruire della detrazione fiscale per spese di ristrutturazione edilizia
E’ sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.
- Comunicazione all’Azienda sanitaria locale. Deve essere inviata all’Azienda sanitaria locale competente per territorio una comunicazione (con raccomandata A.R. o altre modalità stabilite dalla Regione) con le seguenti informazioni: 1) generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi 2) natura dell’intervento da realizzare 3) dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità, da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione 4) data di inizio dell’intervento di recupero. La comunicazione non deve essere effettuata in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare all ’Asl.
- Pagamento mediante bonifico bancario. Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale , da cui risultino: a) causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16 -bis del Dpr 917/1986) b) codice fiscale del beneficiario della detrazione c) codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. Andrà eseguito il cosidetto bonifico parlante. Eccone un esempio grafico:
In merito al bonifico parlante c’è un chiarimento da fare, ovvero quello sulla ritenuta sui bonifici al momento del pagamento del bonific. Tutte le banche e Poste Italiane Spa devono operare una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa che effettua i lavori. Dal 1° gennaio 2015 la ritenuta è pari all’8% . La ritenuta d’acconto non è un onere aggiuntivo, bensì un anticipazione che la banca versa per conto dell’IMPRESA. Chi esegue il bonifico deve semplicemente versare il totale fattura, senza dover effettuare versamenti aggiuntivi.
Spese di ristrutturazione pagate tramite finanziamento
Se per sostenere i costi della ristrutturazione, avete richiesto un finanziamento ( se non lo avete ancora fatto vi invito a fare un calcolo della rata del prestito. Tramite il simulatore. Clicca qui e richiedi un preventivo GRATUITO ), il contribuente potrà potrà ugualmente richiedere l’agevolazione, in presenza degli altri presupposti, a condizione che:
- la società che concede il finanziamento paghi l’impresa che ha eseguito i lavori con bonifico bancario o postale da cui risultino tutti i dati previsti dalla legge (causale del versamento con indicazione degli estremi della norma agevolativa, codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento, numero di partita Iva del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato);
- il contribuente sia in possesso della ricevuta del bonifico effettuato dalla società finanziaria al fornitore della prestazione. Ai fini della detrazione, l’anno di sostenimento della spesa sarà quello di effettuazione del bonifico da parte d ella finanziaria.
Quindi riepilogando i documenti che i contribuenti interessati devono conservare, sono: ricevuta del bonifico, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione. Questi documenti, che devono essere intestati alle persone che fruiscono della detrazione, potrebbero essere richiesti, infatti, dagli uffici finanziari che controllano le loro dichiarazioni dei redditi. Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali il contribuente, in luogo di tutta la documentazione prevista, può utilizzare una certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio, in cui lo stesso attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e indichi la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione.
Detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici
Il decreto legge n. 63/2013 ha introdotto una detrazione dall’Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione.
La detrazione spetta per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 201 7 per l’acquisto di:
- mobili nuovi (tra questi, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione). E’ escluso l’acquist o di porte, pavimentazioni (per esempio, il parquet), tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo
- grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica. Per gli elettrodomestici che ne sono sprovvisti , l’acquisto è agevolato solo se per essi non è ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica. Rientrano nei grandi elettrodomestici, per esempio: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento. Tra le spese da portare in detrazione si possono includere quelle di trasporto e di montaggio dei beni acquistati .
La detrazione spettante, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, deve essere calcolata sull’importo massimo di 10.000 euro. I documenti da conservare per usufruire della detrazione sono gli stessi di quelli previsti per la ristrutturazione edilizia, ovvero varranno le stesse regole.
Per finire facciamo un elenco esemplificativo di interventi ammissibili a fruire della detrazione Irpef. In ogni caso, deve essere verificata la conformità alle normative edilizie locali.
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