L‘indicazione in fattura delle diciture Iva nonché della relativa norma di riferimento è obbligatoria? In caso di omissione in quale sanzione si incorre?
Le diciture principali sono:
- “inversione contabile/ reverse charge” per le operazioni per le quali è prevista l’integrazione della fattura a cura del committente comunitario ( se per esempio devi fatturare a Google Adsense, tradedoubler, zanox con sedi nell’Unione Europea, la dicitura sarà questa ” Operazione soggetta all’inversione contabile o VAT reverse charge in base all’art. 7-ter del DPR 633/72 assolta dal destinatario, Google Ireland, in conformità all’art 196 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio dell’Unione Europea e della Direttiva 2008/8/CE”;
- “operazione non soggetta” per le cessioni di beni in transito e le prestazioni di servizi nei confronti di committenti soggetti passivi extra Ue ( se per esempio devi fatturare ad ebay con sede in California);
- “autofatturazione” per le operazioni in cui la fattura è emessa dal cessionario o dal committente in virtù di un obbligo specifico;
- “operazione non imponibile” per le cessioni all’esportazione, le cessioni intracomunitarie di beni, le cessioni intracomunitarie triangolari (articolo 58 del Dl 331/1993), cessioni assimilate alle cessioni all’esportazione (articolo 8-bis del Dpr 633/1972) e servizi internazionali (articolo 9 del Dpr 633/1972);
- “operazione esente” per le operazioni di cui all’articolo 10 del Dpr 633/1972 (escluse lotto e lotterie, eccetera).
- Per i soggetti in regime di vantaggio (cosiddetto dei minimi) riportare in fattura la dicitura: “Operazione senza applicazione dell’Iva ai sensi dell’articolo 27, commi 1 e 2 del D.L. 6 luglio 2011 n.98 e successive modificazioni“
- Per i soggetti in regime forfettario riportare in fattura la dicitura: “Operazione in franchigia da Iva art. 1 commi 54-89 L. 190/2014“
- Inserire nel documento fattura verso Enti Pubblici la dicitura seguente: “Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell’art. 17 – ter del D.P.R. nr. 633/1972”
Diventa invece eventuale l’indicazione della normativa di riferimento. Con riferimento alle sanzioni la mancata indicazione in fattura delle diciture rappresenta una mera violazione formale e quindi sarà applicata una sanzione amministrativa di 258 euro.
ANNOTAZIONI IN FATTURA
Prestazioni di servizi generici rese e ricevute (Art 7-ter D.P.R. 633/72)
– Prestazione di servizi generica fatta a soggetto stabilito in un altro paese dell’ UE ( Art 7-ter D.P.R. 633/72) >>>>> Annotazione in fattura “INVERSIONE CONTABILE”
– Prestazione di servizi generica fatta a soggetto stabilito in un paese EXTRA-UE (Art 7-ter D.P.R. 633/72) >>>>> Annotazione in fattura “ OPERAZIONE NON SOGGETTA”
– Prestazione di servizi generica ricevuta da soggetto stabilito in un altro paese dell’ UE >>>>> FARE INTEGRAZIONE AI SENSI DELL’ ART 46 D.L. 331/93
– Prestazione di servizi generica ricevuta da soggetto stabilito in un paese EXTRA-UE >>>>> EMISSIONE AUTOFATTURA AI SENSI DELL’ART 17 D.P.R. 633/72 >>>>>Annotazione in fattura “AUTOFATTURAZIONE”
La fattura per le prestazioni rese (o l’autofattura per le prestazioni ricevute) è emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (in genere ultimazione del servizio o pagamento anticipato).
Prestazioni di servizi specifici rese e ricevute (Art da 7-quater a 7-septies D.P.R. 633/72)
– Prestazioni di servizi specifici territorialmente non rilevanti in Italia rese a soggetto EXTRA-UE >>>>> Annotazione in fattura “OPERAZIONE NON SOGGETTA” ESEMPIO: Art 7-quater comma 1 lettera a) per le prestazioni di servizi su beni immobili situati in un paese EXTRA-UE) >>>>> Annotazione in fattura “OPERAZIONE NON SOGGETTA”
– Prestazioni di servizi specifici territorialmente non rilevanti in Italia rese a soggetto UE >>>>> Annotazione in fattura “INVERSIONE CONTABILE” (applicazione articoli 46 e 47 del D.L. 331/93) ESEMPIO: Art 7-quater comma 1 lettera a) per le prestazioni di servizi su beni immobili situati in un paese UE) >>>>> Annotazione in fattura “Inversione contabile”
– Prestazioni di servizi specifici territorialmente rilevanti in Italia ricevuti da soggetto passivo EXTRA-UE >>>>> EMISSIONE AUTOFATTURA AI SENSI DELL’ART 17 D.P.R. 633/72 >>>>> Annotazione in fattura “AUTOFATTURAZIONE” ESEMPIO: Art 7-quater comma 1 lettera a) per le prestazioni di servizi su beni immobili situati in Italia >>>>> emissione autofattura ai sensi dell’art 17 D.P.R. 633/72 >>>>> Annotazione in fattura “AUTOFATTURAZIONE”
– Prestazioni di servizi specifici territorialmente rilevanti in Italia ricevuti da soggetto passivo UE >>>>> FARE INTEGRAZIONE AI SENSI DELL’ART. 46 D.L. 331/93 ESEMPIO: Art 7-quater comma 1 lettera a) per le prestazioni di servizi su beni immobili situati in Italia >>>>> FARE INTEGRAZIONE AI SENSI DELL’ART. 46 D.L. 331/93
La fattura per le prestazioni rese (o l’autofattura per le prestazioni ricevute) è emessa al momento dell’effettuazione dell’operazione (pagamento del servizio od anticipazione della fattura). Non è possibile attendere il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Acquisto e cessioni di beni
– Acquisto di beni da un soggetto UE >>>>> FARE INTEGRAZIONE AI SENSI DELL’ ART. 46 DEL D.L. 331/93
– Acquisto di beni da un soggetto EXTRA-UE >>>>> REGISTRAZIONE BOLLETTA DOGANALE
– Cessioni di beni ad un paese UE (cessioni intracomunitarie art. 41 D.L. 331/93) >>>>> Annotazione in fattura “INVERSIONE CONTABILE”
– Cessioni all’esportazione, operazioni assimilate e servizi internazionali (art. 8, art. 8-BIS, art. 9 D.P.R. 633/72) >>>>> Annotazione in fattura “OPERAZIONE NON IMPONIBILE”
Le cessioni intracomunitarie e gli acquisti intracomunitari si considerano effettuati all’atto di inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, rispettivamente dal territorio dello stato o dal territorio dello stato membro di provenienza”. Se anteriormente al verificarsi dell’evento è stata emessa la fattura relativa d un’operazione intracomunitaria la medesima si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato, alla data della fattura.
Le fatture relative alle cessioni intracomunitarie devono essere emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (inizio del trasporto/spedizione dei beni dall’ Italia).
Le fatture relative alle cessioni intracomunitarie devono essere registrate entro il termine di emissione, ossia entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, ma con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione (Art. 47, c. 4, D.L. n. 331/93)
Per gli acquisti intracomunitari entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura e con riferimento al mese di ricevimento, se risulta in fattura, deve:
– integrare la fattura emessa dal cedente o prestatore stabilito in un altro paese UE;
– registrare la fattura nel registro delle fatture emesse ed in quello degli acquisti con riferimento al mese di ricevimento In caso di mancato ricevimento della fattura il cessionario italiano ha due mesi di tempo prima di procedere all’autofattura, che deve essere emessa entro il 15 del terzo mese successivo alla partenza dei beni
– Cessione di beni non territorialmente rilevante in Italia (Art. 7-bis D.P.R. 633/72 ) >>>>> Annotazione in fattura “OPERAZIONE NON SOGGETTA ESEMPIO: Art. 7-bis comma 1 Cessione di un bene esistente all’estero >>>>> Annotazione in fattura “Operazione non soggetta” ESEMPIO: Art. 7-bis Cessione di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale >>>>> Annotazione in fattura “Operazione non soggetta”
– Operazioni soggette al regime del margine >>>>> Annotazione in fattura “REGIME DEL MARGINE – BENI USATI” “ REGIME DEL MARGINE – AGENZIE DI VIAGGIO” “REGIME DEL MARGINE – OGGETTI D’ARTE” “REGIME DEL MARGINE – OGGETTI D’ANTIQUARIATO O DA COLLEZIONE” “REGIME DEL MARGINE – BENI USATI”
– Operazioni esenti (Art 10 D.P.R. 633/72) >>>>> Annotazione in fattura “OPERAZIONI ESENTI”
Operazioni in reverse charge
– Operazioni in Reverse Charge (Es. contratti si subappalto nel settore edile, cessioni cellulari) :
1) Fattura emessa dal cedente o prestatore del servizio >>>>> Annotazione in fattura “INVERSIONE CONTABILE”
2) Cessionario o committente che riceve la fattura >>>>> EMISSIONE DELLA AUTOFATTURA AI SENSI DELL’ART 17 D.P.R. 633/72; Annotazione in fattura “AUTOFATTURAZIONE”