Come e chi deve trasmettere le dichiarazione d’intento 2015

Per le operazioni da effettuare a partire dal 1° gennaio 2015, gli esportatori abituali che intendono acquistare o importare senza applicazione dell’IVA debbono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione d’intento. La dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, va poi consegnata al fornitore o prestatore, oppure in dogana (Dlgs 175/2014).

La dichiarazione è presentata all’Agenzia delle Entrate in via telematica, direttamente, da parte dei soggetti abilitati a Entratel o Fisconline, o tramite i soggetti incaricati (commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del Dpr 322/1998).

Disposizioni transitorie

Indice degli argomenti:

Fino all’11 febbraio 2015, gli operatori possono consegnare o inviare la dichiarazione d’intento al proprio cedente o prestatore, secondo le vecchie modalità. In questo caso, il fornitore non dovrà verificare l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, per le dichiarazioni d’intento che esplicano effetti anche per operazioni poste in essere successivamente all’11 febbraio 2015, vige l’obbligo, a partire dal 12 febbraio 2015, di trasmettere le dichiarazioni in via telematica e di riscontrare l’avvenuta presentazione della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate.

Modalità di presentazione

La dichiarazione può essere trasmessa direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall’Agenzia delle Entrate, o tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione utilizzando il software, denominato “DICHIARAZIONE D’INTENTO”, disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. L’intermediario abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni è tenuto a rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o all’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione, l’impegno a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti. L’intermediario è tenuto a consegnare al dichiarante una copia della dichiarazione trasmessa e della ricevuta di presentazione della comunicazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui l’Agenzia delle Entrate riceve i dati.

Frontespizio

Numero di dichiarazione. Il dichiarante deve indicare, nello spazio riservato, il numero progressivo assegnato alla dichiarazione da trasmettere e l’anno di riferimento.

Dati del dichiarante. Il dichiarante deve indicare, oltre al proprio codice fiscale e partita IVA, i seguenti dati: • se persona fisica, il cognome, il nome, il sesso, la data di nascita, il Comune di nascita e la sigla della provincia. In caso di nascita all’estero, nello spazio riservato all’indicazione del Comune va riportato solo lo Stato estero di nascita; • se soggetto diverso da persona fisica, va indicata la denominazione o la ragione sociale. La denominazione va riportata senza abbreviazioni, a eccezione della natura giuridica che va indicata in forma contratta (esempio: S.a.s. per Società in accomandita semplice).

Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione. Questo riquadro va compilato solo nel caso in cui chi sottoscrive la dichiarazione sia un soggetto diverso dal dichiarante. In questo caso è necessario indicare il codice fiscale della persona fisica che sottoscrive la dichiarazione, il “Codice carica” corrispondente e i dati anagrafici richiesti. Il “Codice carica” può essere individuato nella tabella presente nelle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione annuale IVA, pubblicato sul sito internet www.agenziaentrate.it nella sezione “Strumenti > Modelli > Modelli di dichiarazione”. Se la dichiarazione è presentata da una società per conto del dichiarante, va compilato anche il campo “Codice fiscale società” e va indicato il “Codice carica” corrispondente al rapporto tra la società che presenta la dichiarazione e il dichiarante (es. la società che presenta la dichiarazione in qualità di rappresentante negoziale del dichiarante indica il codice carica 1). Recapiti Possono essere indicati i recapiti telefonici e l’indirizzo e-mail del dichiarante (o del rappresentante) per eventuali richieste di chiarimenti sui dati esposti nella dichiarazione da parte dell’Agenzia delle Entrate. Integrativa Nell’ipotesi in cui, prima di effettuare l’operazione, si intenda rettificare o integrare i dati di una dichiarazione già presentata (ad esclusione dei dati relativi al plafond, indicati nel quadro A), è necessario inviare una nuova dichiarazione, barrando la casella “Integrativa” e indicando il numero di protocollo della dichiarazione che si intende integrare. La dichiarazione integrativa sostituisce la dichiarazione integrata.

Dichiarazione. Il dichiarante indica se intende avvalersi della facoltà, prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all’esportazione od operazioni assimilate, di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’IVA, l’anno di riferimento e la tipologia del prodotto o del servizio. Nel caso di importazioni di beni l’operatore potrà compilare, alternativamente, il campo 1 (una sola operazione per un importo fino a euro) ovvero il campo 2 (operazioni fino a concorrenza di euro). Il dichiarante compila: • il campo 1, se la dichiarazione d’intento si riferisce ad una sola operazione, specificando il relativo importo. In caso di importazione indicare nel campo 1 un valore presunto relativamente all’ imponibile ai fini IVA, riferito alla singola operazione doganale, che tenga cautelativamente conto di tutti gli elementi che concorrono al calcolo di tale imponibile. L’importo di effettivo impegno del plafond sarà quello risultante dalla dichiarazione doganale collegata alla dichiarazione d’intento; • il campo 2, se la dichiarazione d’intento si riferisce ad una o più operazioni fino a concorrenza dell’importo ivi indicato; • i campi 3 e 4, se la dichiarazione d’intento si riferisce alle operazioni comprese in un determinato periodo (che non può comunque eccedere l’anno solare) da specificare. Destinatario della dichiarazione Il campo “Dogana” è barrato nel caso di importazioni. Nei campi relativi all’“Altra parte contraente” il dichiarante indica i dati del cedente o fornitore destinatari della dichiarazione.

Quadro A Plafond

Tipo di plafond Nel rigo A1, il dichiarante indica la natura del plafond: Fisso o Mobile. Operazioni che concorrono alla formazione del plafond Se, alla data di trasmissione della dichiarazione d’intento, la dichiarazione annuale IVA è stata già presentata, va barrata la casella 1 “Dichiarazione annuale IVA presentata” e non è necessario indicare quali operazioni concorrono alla formazione del plafond (caselle da 2 a 5). Se la dichiarazione annuale IVA non è stata ancora presentata occorre barrare almeno una delle caselle da 2 a 5 del rigo A2, indicando quali operazioni hanno concorso alla formazione del plafond: • la casella 2, per le esportazioni di beni (art. 8, primo comma, lettere a) e b) del d.P.R. 633/72); • la casella 3, per le cessioni intracomunitarie di beni; • la casella 4, per le cessioni di beni effettuate nei confronti di operatori sammarinesi; • la casella 5, per le operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione. Nell’ipotesi in cui il dichiarante abbia effettuato operazioni straordinarie che hanno concorso alla formazione, anche parziale, del plafond disponibile, deve barrare la casella 6 operazioni straordinarie.

Tramite questo link potrete scaricare il software 2015 per le dichiarazioni d’intento.

 

Aggiornamento delle istruzioni relative al modello di dichiarazione d’intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto (in base a quanto previsto al punto 2.2 del provvedimento di approvazione del modello di dichiarazione d’intento del 12 dicembre 2014) 20 aprile 2015 – A seguito della pubblicazione della risoluzione n. 38 del 13 aprile 2015 sono apportate le seguenti modificazioni: alla pagina 2 delle istruzioni, nel paragrafo “Dichiarazione”, il periodo: “Nel caso di importazioni di beni la dichiarazione d’intento deve essere presentata in dogana per ogni singola operazione specificando il relativo importo (Ris. Min. Finanze 27/07/1985, n. 355235)” è sostituito dal seguente periodo: “Nel caso di importazioni di beni l’operatore potrà compilare, alternativamente, il campo 1 (una sola operazione per un importo fino a euro) ovvero il campo 2 (operazioni fino a concorrenza di euro)”.


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