LE OPERAZIONI DI CESSIONE E PRESTAZIONE ALLA P.A. CON SPLIT PAYMENT

PREMESSA
L’art. 1, co. 629, lett. b), L. 23.12.2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), inserendo nel decreto I.V.A. il nuovo art. 17-ter, D.P.R. 26.10.1972, n. 633, rubricato “Operazioni nei confronti degli Enti pubblici”, introduce un nuovo metodo di versamento dell’Iva, denominato «scissione dei pagamenti» (in inglese split payment), in base al quale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di enti pubblici che non assumono nell’operazione la veste di soggetto passivo d’imposta  (ossia per le operazioni non assoggettate al regime di inversione contabile), subiscono uno sdoppiamento del pagamento di due quote:
1. fino a concorrenza dell’imponibile il pagamento è destinato al cedente o al prestatore del servizio;
2. per l’importo residuo dell’I.V.A., la P.A. è obbligata a trattenere la somma e ad effettuare un distinto pagamento direttamente all’Erario.

E’ importante osservare che resta comunque obbligatorio esporre l’I.V.A. nella fattura emessa, dato che la piattaforma dei crediti verso la Pubblica Amministrazione, richiede l’indicazione dell’ammontare complessivo del credito, sebbene il suo importo risulti scisso nelle due quote assoggettate per prassi amministrativa prevalente a due distinti mandati di pagamento. Naturalmente, la fattura emessa sarà contrassegnata dalla dicitura: «scissione dei pagamenti ex art. 17-ter DPR 633/72 ».

La predetta disposizione è riconducibile tra quelle volte ad innovare il sistema di riscossione dell’imposta, al fine di ridurre il “VAT gap” e contrastare i fenomeni di evasione e le frodi IVA. Il meccanismo della scissione dei pagamenti, infatti, mira a garantire, da un lato, l’Erario, dal rischio di inadempimento dell’obbligo di pagamento dei fornitori che addebitano in fattura l’imposta e, dall’altro, gli acquirenti, dal rischio di coinvolgimento nelle frodi commesse da propri fornitori o da terzi.

Nel perseguire tali finalità, il meccanismo introdotto deroga all’ordinario meccanismo di applicazione dell’IVA che caratterizza il sistema comune d’imposta sul valore aggiunto di cui alla Direttiva del Consiglio del 28 novembre 2006, n 112/2006/CE.

Per tale motivo, il Dipartimento delle finanze ha inoltrato alla Commissione europea la richiesta di una misura di deroga ai sensi dell’art. 395 della direttiva 2006/112/CE che autorizzi l’Italia a prevedere che per le forniture di beni e servizi effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni queste ultime siano responsabili del pagamento dell’imposta.

AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELLO SPLIT PAYMENT
Il nuovo art. 17-ter, D.P.R. 26.10.1972, n. 633, stabilisce che dal punto di vista soggettivo lo «split payment» trova applicazione per le fatture emesse nei confronti degli enti pubblici per i quali, ai sensi dell’art. 6, co. 5, D.P.R. 633/1972 , vige il regime dell’esigibilità differita dell’imposta, con esclusione delle operazioni per le quali vige l’obbligo di reverse-charge e per le operazioni poste in essere da lavoratori autonomi soggetti a ritenuta di imposta sul reddito.

DECORRENZA
Non essendo il metodo in commento, previsto dalla direttiva comunitaria 2006/112/CE, l’applicazione dello stesso è subordinata al rilascio di una specifica autorizzazione in deroga della U.E., così come previsto dall’art. 395 della direttiva citata.
Purtuttavia, il legislatore italiano, nelle more del rilascio dell’autorizzazione, ha voluto anticipare l’applicazione dell’art. 1, co. 632 L.n.190/2014, stabilendo che il meccanismo dello split payment trova «comunque applicazione per le operazioni per le quali l’IVA diventa esigibile a partire dal 01/01/2015»
Tale disposizione va coordinata con l’art. 6 co.5 del DPR 633/72, la quale stabilisce che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso la P.A. sono ordinariamente imponibili all’atto del pagamento dei corrispettivi, salva la falcoltà del cedente o del prestatore del servizio di porre l’esigibilità immediata dell’operazione.
L’Agenzia delle Entrate, nell’intento di evitare che anche le operazioni emesse in regime di esigibilità differita nel 2014, finissero nella rete dello split payment, perché esigibili a partire dal 2015, ha chiarito nel Comunicato stampa del 09/01/2015, n.7 che il regime si applicherà unicamente alle fatture emesse a partire dal 01/01/2015 per le quali la condizione di esigibilità si verifica succesivamente al 01/01/2015.
La nuova normativa pone l’esigenza di classificare i vari casi e di stabilire quali regole IVA applicare.


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