Codice Fiscale come calcolarlo e chi lo rilascia.

Il codice fiscale costituisce lo strumento di identificazione delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche in tutti i rapporti con gli enti e le amministrazioni pubbliche.

>> IL CODICE FISCALE DELLE PERSONE FISICHE

Il codice fiscale delle persone fisiche è costituito da un’espressione alfanumerica di 16 caratteri.

  • le prime tre lettere sono le prime tre consonanti del cognome; se questo ha meno di tre consonanti, queste sono seguite dalle prime vocali fino ad avere tre caratteri; se il cognome ha due caratteri, il terzo sarà la lettera X;
  • lo stesso criterio vale per il nome, che fornisce le seconde tre lettere; se questo è formato da più di tre consonanti, si prendono la prima, la terza e la quarta;
  • i primi due numeri sono le ultime due cifre dell’anno di nascita;
  • il nono carattere è una lettera che rappresenta il mese di nascita;
  • i successivi due numeri sono il giorno di nascita, che per i soggetti di sesso femminile è aumentato di 40 unità;
  • i caratteri da 12 a 15 indicano il luogo di nascita (codice del Comune o dello Stato estero);
  • l’ultimo carattere, alfabetico, ha funzione di controllo.

CHI LO RILASCIA

Neonati: il codice fiscale viene attribuito dai Comuni ai neonati, al momento della prima iscrizione nei registri d’anagrafe della popolazione residente, attraverso il sistema telematico di collegamento con l’Anagrafe Tributaria.

Stranieri: l’attribuzione del codice fiscale ai cittadini stranieri che presentano domanda di ingresso nel territorio agli Sportelli Unici per l’Immigrazione, per lavoro subordinato e ricongiungimento familiare, viene effettuata dagli stessi Sportelli, attraverso il sistema telematico di collegamento con l’Anagrafe Tributaria.
Al momento della convocazione allo Sportello il cittadino riceve anche il certificato di attribuzione del codice fiscale.
Le Questure, tramite collegamento telematico con l’Anagrafe Tributaria, attribuiscono il codice fiscale ai cittadini stranieri, che ne siano sprovvisti, che richiedono il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Residenti all’estero: i cittadini residenti all’estero, che abbiano necessità del codice fiscale, ne chiedono l’attribuzione alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel paese di residenza. Il codice fiscale viene attribuito dai Consolati attraverso il sistema telematico di collegamento con l’Anagrafe Tributaria.

ATTENZIONE
L’unico codice fiscale valido è quello rilasciato dall’Agenzia delle Entrate. I codici fiscali calcolati con applicazioni pubblicate su siti web non hanno alcun valore. L’utilizzo di codici non validi può comportare seri problemi.

COSA FARE SE NON SI HA IL CODICE FISCALE
Il cittadino sprovvisto del codice fiscale, che ne abbia la necessità, lo può richiedere a un qualsiasi Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
Nella richiesta di attribuzione il cittadino deve indicare correttamente le generalità anagrafiche e l’esatto domicilio fiscale presso il quale verrà recapitata la tessera con l’indicazione del codice fiscale attribuito.
Unitamente alla richiesta, il cittadino italiano, o appartenente ad uno Stato dell’Unione Europea, deve esibire un documento di riconoscimento in corso di validità. Per i minori, la richiesta viene presentata dal genitore, che esibisce il proprio documento d’identità.
Il cittadino proveniente da un Paese non facente parte dell’Unione Europea esibisce in alternativa:

  • il passaporto valido, con relativo visto ove prescritto o altro documento equipollente riconosciuto dalle autorità italiane;
  • l’attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del paese di appartenenza (con relativa foto dell’interessato);
  • il permesso di soggiorno valido;
  • la carta d’identità rilasciata dal comune di residenza.

OMOCODIA
Può accadere che due (o più) persone abbiano dati anagrafici tali da generare lo stesso codice fiscale (“omocodici”).
In questi casi l’Agenzia delle Entrate provvede ad attribuire a ciascuno di loro un nuovo codice fiscale, calcolato a partire da quello generato in base ai dati anagrafici.
Sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate è disponibile (alla voce Servizi – Tessera Sanitaria/Codice Fiscale) il programma di controllo della correttezza formale del codice fiscale; questo può essere utilizzato e integrato da Enti e Amministrazioni nei propri sistemi informativi, per la verifica di codici fiscali, anche se generati da una risoluzione di omocodia.

>> IL CODICE FISCALE DEI SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE

I soggetti diversi dalle persone fisiche, non obbligati alla dichiarazione di inizio attività IVA (enti, associazioni, fondazioni, condomini, parrocchie, eccetera), che non esercitano un’attività rilevante agli effetti dell’IVA ma sono comunque obbligati alla indicazione del codice fiscale, ne devono fare richiesta a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia.
Il codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche è formato da 11 caratteri numerici, di cui i primi 7 individuano il contribuente attraverso un numero progressivo, i successivi 3 sono il codice identificativo dell’Ufficio, l’ultimo è un carattere di controllo.

Dal 1° febbraio 2010 è entrato in vigore il nuovo modello AA5/6 – domanda di attribuzione codice fiscale, comunicazione variazione dati, avvenuta fusione, concentrazione, trasformazione ed estinzione.
Tra le principali novità del nuovo modello AA5/6 si segnala:

  • l’introduzione della modalità di trasmissione telematica, diretta o tramite intermediari abilitati, prevista esclusivamente per le dichiarazioni di variazione dati, di comunicazione di avvenuta estinzione, fusione, concentrazione, trasformazione;
  • l’inserimento del quadro D – Comunicazione di avvenuta fusione, concentrazione, trasformazione.

Il modello AA5/6 per la richiesta di attribuzione del codice fiscale può essere presentato:

  • direttamente, in duplice esemplare, anche a mezzo di persona appositamente delegata, a uno qualsiasi degli uffici dell’Agenzia, indipendentemente dal domicilio fiscale del contribuente;
  • a mezzo servizio postale, in unico esemplare; la spedizione deve avvenire mediante raccomandata e il modello si considera presentato il giorno in cui risulta spedita la stessa.

La presentazione del modello in modalità telematica, facoltativa nel caso di variazione dati, e obbligatoria per le comunicazioni di avvenuta estinzione, fusione, concentrazione, trasformazione, può essere effettuata direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato.

Il modello si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia che comunica l’avvenuto ricevimento all’utente che ha effettuato l’invio.


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