Fattura Elettronica: Mancata Consegna o impossibilità di recapito

Una serie di domande e risposte date da Assosoftware sul tema fattura elettronica. Dalla gestione della fattura per impossibilità di recapito, alle tempistiche tecniche di consegna. Vediamo come bisogna comportarsi per tenere un comportamento fiscalmente corretto.

DOMANDA

Ho inviato una fattura elettronica ma ho ricevuto una notifica di “impossibilità di recapito”, qual è il motivo? Cosa devo fare in questi casi?

Indice degli argomenti:

RISPOSTA

In premessa è doveroso ricordare che la fattura elettronica non scartata dal SDI è sempre una fattura regolarmente emessa anche nel caso di ricezione dell’esito di “impossibilità di recapito”.

La ricevuta di Impossibilità di recapito indica la non trasmissione del documento al destinatario che può avvenire per diverse cause che di seguito elenchiamo:

– Fattura a soggetto persona fisica senza partita IVA indicando “0000000” nel codice destinatario;

– Fattura a soggetto con partita IVA indicando “0000000” nel codice destinatario in quanto non si conoscono i recapiti telematici;

– indicazione di un codice destinatario previsto ma non attivo;

– indicazione di un codice destinatario previsto, attivo ma temporaneamente offline;

– Indicazione di un indirizzo PEC destinatario errato;

– Indicazione di un indirizzo PEC corretto ma non più attivo;

– Indicazione di un indirizzo PEC corretto ma con casella posta in arrivo eccedente i limiti previsti;

In tutti questi casi il SDI comunica la fattura all’Agenzia delle Entrate che la deposita nell’Area Fatture e Corrispettivi e a seguire invia al mittente via PEC o per il tramite di un Provider accreditato la ricevuta di “impossibilità di recapito” (suffisso _MC).

Il soggetto mittente che riceve un’esito di “impossibilità di recapito” è tenuto a comunicare, per vie diverse dal SDI, al cessionario/committente che l’originale della fattura è disponibile nella sua Area riservata del sito Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate, a tal fine può anche inviare una copia analogica/informatica (es. documento pdf di cortesia) della fattura elettronica.

Ricordiamo inoltre che il cessionario/committente ai fini della detraibilità dell’imposta della fattura di acquisto non recapitata dal SDI è tenuto ad accedere all’area riservata del sito Fatture e Corrispettivi per prendere visione della fattura, in tal modo viene memorizzata la data di presa visione come data di consegna.

DOMANDA

Ho inviato una fattura elettronica tramite il mio sistema gestionale servendomi di un Provider accreditato ma, a distanza di giorni non ho ancora ricevuto l’esito di consegnato, come mai? Quali sono le tempistiche previste?

RISPOSTA

In premessa è necessario ricordare quanto è previsto nelle regole tecniche contenute nel Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 n. 89757, e cioè che “i tempi di elaborazione da parte di SdI possono variare da pochi minuti sino a 5 giorni, anche in conseguenza dei momenti di elevata concentrazione degli invii delle fatture elettroniche”. Il processo di elaborazione delle fatture da parte dello SDI è articolato in più fasi che avvengono sequenzialmente e comprendono:

– la ricezione dei documenti inviati da parte del Provider o azienda via PEC;

– la presa in carico da parte dello SDI,

– il controllo formale del documento e l’eventuale verifica dei parametri di sicurezza (firma, crittografia),

– la comunicazione del documento all’Agenzia delle Entrate per l’inserimento nell’Area Fatture e Corrispettivi,

– l’invio della fattura al destinatario via PEC o per il tramite del Provider (con diversi tentativi a distanza di ore),

– la comunicazione dell’esito di consegna all’Agenzia delle Entrate per l’aggiornamento dell’area Fatture e Corrispettivi

– l’invio dell’esito al destinatario via PEC o per il tramite del Provider

Da questo elenco si comprende che tempi di consegna della fattura elettronica e della notifica di esito al mittente possono essere condizionati da molti fattori e non sono predeterminabili. Alcuni ritardi possono essere causati anche da fattori fisiologici legati a temporanei malfunzionamenti nelle elaborazioni o nella comunicazione tra sistemi e in taluni casi , in percentuali del tutto minimali, comportare ritardi anche superiori ai 5 gg, in particolare in questa prima fase di avvio del sistema.

DOMANDA

Devo emettere una fattura elettronica nei confronti di un titolare di Ditta individuale, cosa devo indicare nel blocco 1.4.1.3 del file xml? La denominazione della Ditta o il Nome/Cognome del titolare?

RISPOSTA

Secondo l’art.21 del DPR 633/72, per entrambi i contraenti, la fattura deve riportare la ditta, denominazione o ragione sociale dell’impresa.

Le specifiche tecniche relative alla fattura elettronica allegate al Provvedimento del 30/4/2018, impongono invece la compilazione dei campi:

NOME E COGNOME in caso di persona fisica

DENOMINAZIONE in caso di persona non fisica.

I campi sono alternativi, pertanto non è possibile compilarli contemporaneamente.

Si ritiene che, ai fini della corretta identificazione del cessionario, possano essere compilati, indifferentemente, il campo Denominazione o i campi Nome/Cognome





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