Come aprire una società all’estero LTD con residenza italiana

La burocrazia italiana e un sistema fiscale tra i più complicati al mondo, stà compromettendo sempre più l’apertura di nuove posizioni iva nel mercato italiano. Sono sempre di più le richieste di consulenze fiscali personalizzate che hanno come domanda, il come aprire una società all’estero e come regolarizzare questa posizione, nel caso non ci si volesse trasferire la residenza.

Oggi abbiamo deciso di pubblicare una delle tante domande che ci arrivano tramite il nostro blog, e riguardante, proprio un caso specifico di un ragazzo che ha deciso di aprire la propria attività, ovunque ma non in ITALIA. Ricordo che nel 2019 verrà introdotta la Web Tax, e se volete saperne di più rimanete in contatto con il nostro blog.

Consulenza: ecco le risposte ai quesiti posti dall’Egregio Signore:

SOCIETA’ ESTERA LEGALE (Inghilterra, Malta, Romania, ecc.)

Indice degli argomenti:

posso da cittadino italiano aprire una società all’estero, realmente amministrata e gestita all’estero e pagare quindi la corporate tax all’estero e l’Irpef in Italia (se risiedo in Italia) senza incorrere in esterovestizione?

Dal punto di vista legale sicuramente può aprire una società all’estero basta che adotti giusti escamotage di pianificazione fiscale, in ossequio e nel rispetto di quanto richiesto da Agenzia delle Entrate. In primis, ubicazione sede fisica all’estero con tenuta libri sociali e contabili, tenuta di ogni prova documentale e contratto che funga da prova legale dell’effettiva gestione ed amministrazione all’estero dell’attività di business. Tenuta di ogni verbale del CdA e di ogni biglietto di trasporto aereo o marittimo che può essere utilizzato come prova da opporre all’Amministrazione tributaria.

quali sono le cose che assolutamente non devo fare con questo tipo di business se non voglio farmi contestare tale reato? (ad esempio: posso avere un venditore in Italia?)

In linea generale, in materia di diritto tributario, l’esterovestizione non deve essere considerato nel novero dei reati. Il concetto di esterovestizione individua una realtà societaria in cui coesistono due diversi concetti di residenza: formale e sostanziale.

La residenza formale è quella risultante dall’atto costitutivo o dallo statuto quale luogo in cui sono determinate le linee di indirizzo organizzativo e realizzativo dello scopo sociale; la residenza sostanziale è, al contrario, quella che coincide con il luogo in cui le decisioni operative sono realmente determinate dagli organi posti all’apice della struttura imprenditoriale. Si cadrebbe nel reato nel caso in cui vi posse omessa presentazione della dichiarazione redditi (Evasione imposta maggiore ad importo 50.000 euro, ad esempio: a titolo di esempio concreto è il caso di Dolce & Gabbana, quando in occasione dell’operazione di ristrutturazione, l’impresa era interessata solo ad ottenere un ingente risparmio d’imposta dato che ogni stilista, nella misura del 50% ciascuno, subiva sulle royalties il 45 per cento di irpef in luogo del 4 per cento come disciplina Erario del Lussemburgo).

Può, inoltre, beneficiare del rapporto di un commerciante o venditore italiano: gli elementi che tende a ricercare l’Amministrazione finanziaria per suffragare le ipotesi di esterovestizione nonché di stabile organizzazione occulta da parte di una società, consistono in diverse tipologie di indicatori, rappresentati prevalentemente da dati di tipo informatico. Nei casi di esterovestizione, l’Agenzia delle entrate tende a ricercare dati informatici diretti a rivelare la localizzazione del centro decisionale di un’impresa estera (impresa formalmente costituita all’estero) nell’ambito del territorio nazionale.

quali sono le cose che dovrei fare per fare questa cosa nella legalità? (ad esempio: devo avere per forza un ufficio permanente in tale paese?)

Come già indicato in precedenza, sicuramente può aprire una società all’estero basta che adotti giusti escamotage di pianificazione fiscale, in ossequio e nel rispetto di quanto richiesto da Agenzia delle Entrate. In primis, ubicazione sede fisica all’estero con tenuta libri sociali e contabili, tenuta di ogni prova documentale e contratto che funga da prova legale dell’effettiva gestione ed amministrazione all’estero dell’attività di business. Tenuta di ogni verbale del CdA e di ogni biglietto di trasporto aereo o marittimo che può essere utilizzato come prova da opporre all’Amministrazione tributaria

devo per forza disporre di un luogo fisso dove svolgere l’attività a Malta o posso avere una sede legale fissa e poi affittare un appartamento per il tempo in cui sto li ed il resto del tempo dove andrò a stare?

Deve avere un’ubicazione, una sede amministrativa dell’attività imprenditoriale, un ufficio o una sede fisica sull’isola di Malta.

un sito web .it solo per il fatto di avere dominio italiano, può essere considerato “stabile organizzazione”?

Assolutamente no.

SOCIETA’ ESTERA LEGALE (Svizzera)

nel caso in cui decida di aprire una SAGL in Svizzera, con ufficio e amministratore CH, avrei un contratto di lavoro con la mia società Svizzera con regime da transfrontaliere. Questo è perfettamente legale e sono al riparo da qualsiasi problema? Se disponessi di due appartamenti (ad esempio uno a Como e uno a Milano) e stessi un po’ da una parte e un po’ dall’altra, potrebbero contestarmi la residenza effettiva a Milano? Quali rischi si corrono affidando la propria società ad un amministratore fiduciario?

Sì, in effetti potrebbero presentarsi problemi concernenti al fatto che l’Amministrazione tributaria potrebbe sollevare il problema di esterovestizione per persona interposta. Le riporto il riferimento normativo che deve attenzionare:

La Circolare n. 10/E del 13 marzo 2015, con riferimento ai soggetti che possono aderire alla procedura, ha precisato quanto segue:

  • non è necessario che il soggetto sia fiscalmente residente nel territorio dello Stato al momento della presentazione della richiesta, ma è sufficiente che lo fosse almeno in uno dei periodi d’imposta per i quali è attivabile la procedura;
  • possono presentare la richiesta di collaborazione anche le persone fisiche che, pur non essendo iscritti all’anagrafe della popolazione residente abbiano, di fatto, fissato il proprio domicilio o la residenza ai sensi del codice civile nel territorio italiano per la maggior parte del periodo d’imposta;
  • possono presentare la richiesta di collaborazione anche le società semplici, enti non commerciali, trust e società che, pur in mancanza del requisito formale dell’ubicazione della sede legale in Italia, hanno, di fatto, avuto la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato (c.d. soggetti esterovestiti);

Possono avvalersi della procedura anche i contribuenti che detengono attività all’estero senza esserne formalmente intestatario avendo fatto ricorso ad un soggetto interposto o intestazioni fiduciarie (Circ. 99/E del 4 dicembre 2001).

RESIDENZA FISCALE PERSONALE ESTERO

se oltre ad aprire la società, prendessi anche la residenza fiscale all’estero (ad esempio a Malta), per essere nella legalità posso stare ad esempio 3 mesi a Malta, 3 in Uk, 1 in Spagna e 5 in Italia?

Si certamente.

SOCIETA’ IN ITALIA CON DELOCALIZZAZIONE DI UNA PARTE DELL’ATTIVITA’ ALL’ESTERO

se invece aprissi una SRL in Italia, delocalizzando una buona parte delle attività ad una mia società estera, questo sarebbe fattibile e legale? Ad esempio SRL Italiana prende clienti per campagne di marketing con budget pubblicitario e budget di gestione e dopo aver trattenuto una commissione del 10% per l’acquisizione del cliente, affida il servizio di gestione delle campagne pubblicitarie in outsourcing alla mia società estera (con ufficio e impiegato) che gestisce le campagne e fattura la consulenza alla mia società italiana. E’ legale? In quali problematiche posso incorrere?

Si è legale ma, attenzione, si potrebbe andare incontro alla pratica di elusione fiscale basata su tecniche e procedimenti utilizzati come escamotage dalle imprese multinazionali, che, avvalendosi di rapporti di outsourcing in Paesi in cui operano e sono in vigore diversi sistema impositivi, determinano il valore degli scambi e delle cessioni di beni e servizi che avvengono all’interno del gruppo aziendale, in maniera tale da ridurre il carico fiscale. Secondo quanto sancito dalla Normativa del Codice di Condotta UE, sulla documentazione da esibire, come richiesto dall’Amministrazione tributaria, il contribuente deve conservare e consegnare: Country Specific Documentation ed il Masterfile.

RingraziandoLa per aver scelto la Consulenza dello Studio Romano, Le auguro Buon proseguimento nella Sua attività professionale e Cordiali saluti

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6 Comments

  1. Michele 30/05/2018
  2. Vincenzo Romano 01/06/2018
  3. Giorgio 27/10/2018
  4. Vincenzo Romano 06/11/2018
  5. simone 09/10/2019
  6. Commercialista Online - Vincenzo Romano Vincenzo Romano 05/12/2019

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