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La nuova aliquota Iva entra a regime per le operazioni effettuate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, ovvero l’ aumento IVA 21% che riguarderà gran parte dei beni e prestazioni entrerà in vigore 24 ore dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Con un comunicato stampa di ieri sera, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha informato che il DL 13 agosto 2011 n. 138, con le modifiche apportate dalla legge di conversione 14 settembre 2011 n. 148, è stato inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di oggi, 16 settembre. Pertanto, a partire da sabato 17 settembre 2011, entrano in vigore le modifiche apportate dalla legge di conversione al citato DL 138/2011, ivi compreso l’innalzamento dell’aliquota ordinaria IVA dal 20 al 21%. Restano invece invariate le aliquote ridotte del 4 e del 10%.
Decorrenza dell’aliquota Iva al 21%
Circa la decorrenza della nuova aliquota si ricorda che rileva il momento in cui l’operazione posta in essere si considera effettuata ai fini Iva, pertanto:
- per le cessioni di beni, quindi, in linea di principio, salvo alcuni casi particolari, valgono i seguenti criteri:
- le cessioni di beni mobili si considerano effettuate all’atto della consegna o spedizione;
- le cessioni di beni immobili si considerano effettuate all’atto della stipulazione del contratto a effetti reali (non vale il contratto preliminare).
Se però gli effetti costitutivi o traslativi si realizzano in un momento successivo rispetto ai suddetti eventi, la cessione si considera effettuata nel momento in cui tali effetti si producono (ma non oltre un anno per la consegna di beni mobili);
- le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento (e nella misura in cui esso avviene). Non ha alcuna rilevanza l’avvenuta esecuzione, in tutto, o in parte della prestazione.
Cambiamento di aliquote per operazioni non ancora concluse
Per le operazioni non ancora concluse, si deve tenere conto delle seguenti regole generali:
- per pagamento di acconti: sugli acconti si applica l’aliquota vigente a tale data, mentre la variazione si riferisce alle fatture a saldo;
- fatturazione anticipata: se la fattura precede la consegna del bene o il pagamento del corrispettivo, sull’importo fatturato si applica l’aliquota vigente alla data di emissione della fattura;
- consegna con fattura differita: è rilevante la data della consegna del bene per cui anche la successiva fattura, emessa entro il 15 del mese successivo, segue la vecchia aliquota esistente alla data della consegna;
- nota di variazione: per eventuali note di credito emesse facoltativamente si segue l’aliquota vigente alla data dell’operazione cui si riferisce la variazione.
Alla luce di quanto sopraesposto la nuova aliquota del 21% si applica alle:
- cessioni di beni mobili consegnati dal 17 settembre, se non già fatturate o pagate precedentemente;
- cessioni di immobili stipulate dal 17 settembre, se non già fatturate o pagate precedentemente;
- prestazioni di servizi pagate dal 17 settembre, se non già fatturate precedentemente.
Al contrario l’aliquota al 20% si applica alle:
- cessioni di beni mobili consegnati prima del 17 settembre, anche se fatturate dopo;
- prestazioni di servizi fatturate prima del 17 settembre, anche se pagate dopo;
- note di variazione che saranno emesse in relazione a operazioni effettuate prima del 17 settembre.
I prodotti che vedranno un innalzamento sono: Auto, moto, abbigliamento, calzature, televisori, computer, giocattoli, detersivi, vacanze, e anche caffè e cioccolata e vino, senza dimenticare le bollette elettriche.
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