Con il DLgs. 11.2.2010 n. 18, pubblicato sulla G.U. 19.2.2010 n. 41 ed entrato in vigore il 20.02.2010, sono state recepite nell’ordinamento italiano le disposizioni in materia di IVA contenute nelle direttive comunitarie n. 2008/8/CE, 2008/9/CE e 2008/117/CE. In particolare, le nuove disposizioni modificano le regole territoriali previste, per le prestazioni di servizi, dall’art. 7 del DPR 633/72 e dall’art. 40 del DL 331/93.
Conseguentemente il nuovo art.21 del D.P.R.N°633/72 dispone che la fattura deve essere obbligatoriamente emessa per le prestazioni di servizi rese a committenti comunitari,soggetti passivi,esclusa da IVA in Italia ai sensi dell’art7-ter.
In parole semplici per tutti, quando fatturate a Zanox, tradedoubler, publicidees dovete indicare in fattura la seguente dicitura:
“Operazione fuori campo di applicazione dell’IVA ex art. 7-ter, D.P.R. 633/1972″

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