Split Payment per le Pubbliche amministrazioni: ecco come funziona

L’art. 1, comma 629, lettera b), legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ha introdotto l’articolo 17-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 che prevede, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, il meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) da applicarsi alle operazioni per le quali le amministrazioni non siano debitrici d’imposta, ai sensi delle disposizioni generali in materia di IVA. Con la Circolare 9 febbraio 2015, n. 6/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti interpretativi circa l’individuazione dell’ambito soggettivo di applicazione dello stesso. Vediamo in questa guida, l’ambito di applicazione, la fatturazione, l’imposta di bollo e la regolarizzazione.

Split payment: ambito di applicazione della disciplina

Indice degli argomenti:

Secondo quanto stabilito dall’art. 17-ter, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il regime di scissione dei pagamenti va applicato dalle amministrazioni e dagli enti pubblici e si applica alle cessioni di beni e servizi effettuate, nel territorio dello Stato, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, che esercitano le proprie funzioni sia nella veste istituzionale che nell’esercizio di attività d’impresa, operando il trasferimento del pagamento del debito IVA dal fornitore in capo alle amministrazioni pubbliche.

Fatturazione

In merito agli obblighi nascenti in capo ai soggetti passivi fornitori, esclusi i professionisti, la disciplina normativa stabilisce che gli stessi devono emettere regolarmente la fattura con le indicazioni sancite dall’articolo 21 del d.p.r. 633/1972, apponendo l’annotazione “scissione dei pagamenti” sulla medesima. Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, o, ferma restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo. Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all’accettazione da parte del destinatario.

L’emissione della fattura, cartacea o elettronica, da parte del cliente o del terzo residente in un Paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza è consentita a condizione che ne sia data preventiva comunicazione all’Agenzia delle entrate e purche’ il soggetto passivo nazionale abbia iniziato l’attività da almeno cinque anni e nei suoi confronti non siano stati notificati, nei cinque anni precedenti, atti impositivi o di contestazione di violazioni sostanziali in materia di imposta sul valore aggiunto. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono determinate le modalità, i contenuti e le procedure telematiche della comunicazione.

La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente. La fattura deve contenere le seguenti indicazioni:

  1. a) data di emissione;
  2. b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
  3. c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonche’ ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
  4. d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
  5. e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonche’ ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
  6. f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione, codice fiscale;
  7. g) natura, qualita’ e quantita’ dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione;
  8. h) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all’articolo 15, primo comma, n. 2;
  9. i) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
  10. l) aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;
  11. m) data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui all’articolo 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
  12. n) annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.

Imposta di bollo sulla fattura

L’obbligo dell’apposizione della marca da bollo, anche virtuale, è a carico di chi emette la fattura, mentre l’onere del pagamento della stessa è lasciato alla libera contrattazione delle parti; sul mancato pagamento dell’imposta di bollo rispondono in solido, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, cliente e fornitore. Nei rapporti di fatturazione con le amministrazioni dello Stato (ai fini fiscali l’INPS non rientra in questa categoria) l’imposta di bollo rimane sempre a carico del soggetto privato.

 




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