Prestiti cambiari con avallo: guida

Negli ultimi anni a seguito dell’impetuosa crisi economica hanno subito una crescita rilevante i prestiti assistiti con rilascio del titolo cambiario,  il titolo di credito che vanta origini antichissime dall’epoca medievale, quando il soggetto che non poteva pagare una merce rilasciava una promessa di pagamento rivolta al soggetto primo prenditore del titolo o a chi gli avesse presentato il documento (lettera di cambio).

La disciplina della cambiale è contenuta nel r.d 14/12/1933 n. 1669, Legge cambiaria, la quale definisce i requisiti e i caratteri della cambiale all’articolo 1, il quale recita:

La cambiale contiene:

1) la denominazione di cambiale inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto;

2) l’ordine incondizionato di pagare una somma determinata;

3) il nome, il luogo e la data di nascita ovvero il codice fiscale di chi è designato a pagare (trattario);

4) l’indicazione della scadenza;

5) l’indicazione del luogo di pagamento;

6) il nome di colui al quale o all’ordine del quale deve farsi il pagamento;

7) l’indicazione della data e del luogo dove la cambiale è emessa;

8) la sottoscrizione di colui che emette la cambiale (traente)”.

L’articolo 2 subito chiarisce che laddove “Il titolo nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati nell’articolo precedente non vale come cambiale, salvo i casi previsti nei seguenti comma. La cambiale senza indicazione di scadenza si considera pagabile a vista. In mancanza d’indicazione speciale, il luogo indicato accanto al nome del trattario si reputa luogo del pagamento, e insieme, domicilio del trattario. La cambiale in cui non è indicato il luogo di emissione si considera sottoscritta nel luogo indicato accanto al nome del traente. Se sono indicati più luoghi di pagamento, s’intende che il portatore possa presentare in qualunque di essi la cambiale per l’accettazione ed il pagamento”.

 

Disposizioni queste che sono, ancora oggi, valide ed applicate all’attuale disciplina e prassi commerciale inerente i prestiti concessi con la contestuale sottoscrizione del titolo cambiario, il quale assolve alla duplice funzione di titolo di credito e di garanzia oltre che a strumento di pagamento, in luogo della rata mensile da onorare con bollettino postale o RID. Si parla di prestiti con cambiali con avallo (credito di firma) quando l’obbligazione cambiaria è garantita con una particolare garanzia personale denominata avallo. L’avallo produce una obbligazione di garanzia che ha natura di obbligazione cambiaria: ciò significa che l’avallo è caratterizzato da una forte autonomia rispetto all’obbligazione garantita, tanto che se quest’ultima è nulla, l’obbligazione dell’avallante è valida (articolo 37 Legge cambiaria). L’avallo viene apposto dal soggetto avallante sul titolo cambiario e, in genere, contiene l’indicazione del nome del soggetto garantito (l’avallato) che può essere un qualsiasi soggetto obbligato cambiario: il traente, il trattario accettante, l’emittente del  vaglia cambiario, un girante o altro avallante. Se manca l’indicazione dell’avallato, la legge prescrive che l’avallo si intende dato per il traente (della cambiale tratta) o per l’emittente (del vaglia cambiario). L’avallante risulta essere obbligato in solido con l’avallato: con il pagamento l’avallante acquista i diritti inerenti la cambiale nei confronti del soggetto dell’avallato e di coloro che sono obbligati cambiariamente verso quest’ultimo (articolo 37 Legge cambiaria: “L’avallante è obbligato nello stesso modo di colui per il quale l’avallo è stato dato. La sua obbligazione è valida ancorché l’obbligazione garantita sia nulla per qualsiasi altra causa che un vizio di forma. L’avallante che paga la cambiale acquista i diritti ad essa inerenti contro l’avallato e contro coloro che sono obbligati cambiariamente verso quest’ultimo”.

Non tutti gli obbligati cambiari si trovano sullo stesso piano; bisogna distinguere tra gli obbligati principali e gli obbligati in via di regresso. Tra gli obbligati principali:

  • Il soggetto trattario che abbia accettato (cambiale tratta),
  • L’emittente del vaglia cambiario,
  • Gli avallanti del trattario accettante o del soggetto emittente.

Sono obbligati in via di regresso:

  • Il soggetto traente,
  • I giranti,
  • Gli avallanti del traente o dei giranti.

Il pagamento va richiesto in primo luogo ad un obbligato principale; se questo paga per intero ha diritto alla consegna della cambiale sulla quale sia stata annotata la quietanza. Il portatore non può rifiutare un adempimento parziale, in questo caso il soggetto che paga può pretendere che il parziale pagamento venga annotato sulla cambiale oppure che gli sia rilasciata una quietanza (articolo 45 Legge cambiaria: “Il trattario che paga la cambiale può esigere che gli sia consegnata quietanzata dal portatore. Il portatore non può rifiutare un pagamento parziale. In caso di pagamento parziale il trattario può esigere che ne sia fatta menzione sulla cambiale e gliene sia data quietanza”).




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