Posta Elettronica Certificata 2017: novità sulle modalità di comunicazione della PEC alle Entrate

Novità in vista per il 2017: a partire dal 1 luglio 2017, con provvedimento del 29.06.2017 (n. 120768/2017) sulle modalità di comunicazione, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, dei dati relativi all’indirizzo PEC per la notifica degli atti, il Fisco italiano ha disposto che “I dati relativi all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati, possono essere comunicati esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate”.

L’indirizzo PEC può essere comunicato solo dalle persone fisiche, residenti e non residenti, e dai soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati per legge a dotarsi di un indirizzo PEC inserito nell’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata. Il servizio telematico, previa autenticazione, è utilizzabile solo dal soggetto abilitato ai servizi telematici.

 

 

PEC: utilizzo dell’indirizzo da parte del contribuente-richiedente

Indice degli argomenti:

Con la comunicazione dell’indirizzo PEC, il soggetto richiedente manifesta la volontà di ricevere la notifica degli avvisi e degli altri atti, presso l’indirizzo PEC di cui è intestatario. L’indirizzo PEC comunicato dal soggetto richiedente può essere utilizzato dall’Agenzia delle Entrate per la notificazione degli avvisi e degli altri atti, che per legge devono essere notificati. A partire dal 1 luglio 2017, lo stesso indirizzo PEC può essere utilizzato anche dall’agente della riscossione per la notifica delle cartelle di pagamento e degli atti della procedura di riscossione coattiva mediante ruolo relativamente ai carichi ad esso affidati da tutti gli enti creditori, anche diversi dall’Agenzia delle Entrate.

Qualora la casella PEC risulti satura al momento della notifica del singolo atto anche al secondo tentativo ovvero qualora la casella PEC risulti non valida o non attiva già al primo tentativo, si applicano le disposizioni ordinarie in materia di notificazione degli atti, ma la casella resta comunque valida per eventuali notifiche successive.

PEC: Facoltà di revoca per il soggetto contribuente

Il contribuente può revocare l’indirizzo PEC inviando all’agente della riscossione un’apposita richiesta con le modalità indicate sul sito istituzionale. In tal caso, l’agente della riscossione, avvisa l’interessato, con le modalità indicate, dell’avvenuta registrazione della revoca nei propri archivi, con effetto dal quinto giorno successivo a quello di invio del medesimo avviso.

PEC: Servizio telematico per la comunicazione dei dati

Il servizio telematico per la comunicazione dei dati consente di trasmettere le seguenti informazioni:

1)    il tipo di operazione (comunicazione/variazione o revoca dell’indirizzo PEC);

2)    l’indirizzo PEC;

3)    l’intestazione dell’indirizzo PEC al richiedente;

4)    il consenso all’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003.

L’Agenzia delle Entrate invia un messaggio contenente un codice di validazione all’indirizzo PEC comunicato per verificarne l’esistenza e l’effettiva disponibilità per il richiedente. In esito alla procedura di verifica e ai controlli in Anagrafe Tributaria, Agenzia delle Entrate conferma la registrazione nei propri archivi dell’indirizzo PEC comunicato, mettendo a disposizione del richiedente l’esito dell’operazione che specifica la data in cui l’informazione è stata correttamente acquisita in Anagrafe Tributaria. Tale esito, consultabile nella sezione “Storico operazioni” del servizio di acquisizione dell’indirizzo PEC, costituisce attestazione dell’avvenuta comunicazione.

La registrazione dell’indirizzo PEC comunicato risulta completa quando: 

  • il gestore di posta elettronica certificata del soggetto richiedente, rilascia la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio;
  • il richiedente inserisce correttamente il codice di verifica. In caso di scarto, nella sezione “Storico operazioni”, sono indicate le relative motivazioni.


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