La comunicazione trimestrale delle liquidazioni IVA
Il D.L. n. 193/2016, oltre allo spesometro trimestrale, ha previsto l’introduzione della nuova comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.
Nel dettaglio, dall’anno d’imposta 2017 i soggetti passivi IVA devono inviare, in base alle scadenze riportate in seguito, una comunicazione sintetica dei dati contabili riepilogativi delle operazioni di liquidazione dell’IVA, effettuate ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 1 bis del D.P.R. n. 100 del 1998 nonché degli articoli 73, comma 1
lettera e), e 74, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972.
Poiché la comunicazione in oggetto è trimestrale i soggetti con liquidazione IVA mensile devono trasmettere a ogni scadenza del nuovo adempimento i dati delle 3 liquidazioni IVA mensili.
Sono esonerati dalla comunicazione delle liquidazioni IVA i soggetti che non hanno l’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA. Si fa presente, inoltre, che la comunicazione andrà effettuata anche nel caso in cui la liquidazione IVA sia con eccedenza a credito.
Liquidazioni periodiche IVA – Le scadenze
Indice degli argomenti:
La proroga stabilita dal Decreto Milleproroghe relativamente allo spesometro trimestrale non trova applicazione per la comunicazione delle liquidazioni IVA che quindi, già con riferimento all’anno d’imposta 2017, dovrà essere presentata trimestralmente.
Liquidazioni periodiche IVA – I profili sanzionatori
Omessa, incompleta o errata comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA
Per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA la sanzione va da un minimo di 500 euro a un massimo di 2.000 euro.
La sanzione è ridotta alla metà se la comunicazione avviene entro 15 giorni dalla scadenza. In questo caso, anche se poco significativo, torna applicabile il cumulo
giuridico.
Attenzione: il D.L. n. 193/2016 precisa che quando dai controlli eseguiti si manifesti un risultato diverso rispetto ai dati presenti nella comunicazione, il contribuente ne sarà informato con modalità che saranno definite da apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Il contribuente potrà fornire i chiarimenti necessari, segnalare eventuali dati non considerati o valutati erroneamente, oppure versare quanto dovuto avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso.
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