La coassicurazione nei “grandi rischi”: l’assicurazione marittima

Una delle funzioni dell’assicurazione, e soprattutto dell’assicurazione “grandi rischi” qual è l’assicurazione marittima e, più in generale, l’assicurazione trasporti, consiste nel realizzare una ripartizione il più possibile estesa del rischio sul mercato assicurativo, cosicché anche un sinistro catastrofico non possa essere tale da mettere a repentaglio l’integrità economica, non solo del soggetto che dal sinistro è colpito, ma anche di chi tale sinistro, essendosene assunto il rischio, assicura. E’ così del tutto usuale che nell’assicurazione marittima i rischi vengano coperti in coassicurazione.

La coassicurazione è disciplinata dall’art. 1911 cod. civ. il quale dispone: “Qualora la medesima assicurazione o l’assicurazione di rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra più assicuratori per quote determinate, ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell’indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori”.

In questo modo il rischio viene frazionato fra più assicuratori e, quanto più esteso è il frazionamento, tanto meno l’eventuale sinistro, “neutralizzato” quanto all’assicurato, verrà ad incidere sul patrimonio dei singoli coassicuratori.

Va detto che il frazionamento coassicurativo, estesissimo in altri ordinamenti e mercati, è spesso alquanto limitato in Italia dove il numero delle Compagnie di assicurazione attive nel ramo trasporti è ormai molto ristretto. A tale carenza si pone rimedio attraverso il ricorso a mercati stranieri ed ancor più attraverso il massiccio ricorso alla riassicurazione, la quale non è mai stata soggetta in Italia a forme di “riserva” nazionali, su tali mercati.

Dalla struttura stessa del contratto di coassicurazione discende che i rapporti – in linea di principio – dovrebbero essere tenuti dall’assicurato nei confronti di ciascuno dei coassicuratori, cui andrebbero – tra l’altro – rivolte le richieste di indennizzo “pro quota” e, eventualmente, comunicato l’abbandono. L’esigenza, tuttavia, di consentire una razionale gestione della copertura ha condotto all’adozione della c. d. “clausola di delega” attraverso la quale le Compagnie assicuratrici attribuiscono ad una di esse l’ordinaria gestione della polizza, secondo le regole del mandato.

La Compagnia in tal modo scelta, denominata appunto “delegataria”, non dovrebbe poter porre in essere o ricevere atti interruttivi della prescrizione né notificare o ricevere atti di citazione o ricevere o contestare validamente atti di abbandono per conto delle altre coassicuratrici, non trattandosi di atti di ordinaria gestione del rapporto assicurativo. Il condizionale, tuttavia, è d’obbligo in quanto la recente giurisprudenza italiana tende, talvolta inappropriatamente, ad estendere la portata della delega oltre i suoi confini.

Del resto, una visione restrittiva dei poteri della delegataria può corrispondere a criteri giuridici formali ma lascia aperti gravi problemi di ordine pratico. Ad esempio, in un rapporto coassicurativo che veda la compresenza di dieci Compagnie l’assicurato, che intenda ottenere giudizialmente il pagamento dell’indennità, dovrà notificare dieci distinti atti di citazione sopportando in tal modo costi considerevoli che una diversa visione (o una diversa configurazione) dei poteri e dei compiti della delegataria potrebbe evitare; come avviene, del resto, nei Paesi in cui il mercato assicurativo è più evoluto e le coperture assicurative importanti coinvolgono decine di coassicuratori rendendo del tutto impraticabili sistemi simili al nostro.

Da qualche tempo, e soprattutto nell’assicurazione corpi e nelle assicurazioni più complesse, in luogo della “clausola di delega” o accanto a questa, viene utilizzata, al fine dell’ordinaria gestione del contratto in coassicurazione, la c.d. “clausola broker” mediante la quale si attribuiscono – in tutto o in parte – al broker per il cui tramite è stato stipulato il contratto i poteri normalmente attribuiti alla Compagnia delegataria.

Una particolare forma di coassicurazione, nata in sede CE, è la cosiddetta “coassicurazione comunitaria”. Trattasi di forma contrattuale che, per diversi motivi, non ha avuto particolare diffusione, anche poiché – secondo l’opinione prevalente – sostanzialmente assorbita dalla più ampia liberalizzazione del sistema assicurativo europeo. Se ne occupa il Codice delle assicurazioni (art. 161 e 162).




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