INPS: la cessione del quinto per i pensionati

Con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.313 del 27 dicembre 2006 e con Regolamento di attuazione dell’articolo 13-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n.35 convertito, con modificazioni, in legge 14 maggio 2005, n.80 è stata in parte modificata la disciplina concernente i prestiti ai pensionati estinguibili con cessione fino ad un quinto della pensione. L’articolo 13-bis, comma 1, lett. a), della legge 14 maggio 2005, n.80 ha aggiunto tre nuovi comma all’articolo 1 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n.180, con i quali ha dettato una disciplina intesa a consentire ai pensionati la stipula di contratti di prestito estinguibili con cessione fino ad un quinto della pensione: “I pensionati pubblici e privati possono contrarre con banche e intermediari finanziari di cui all’art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, prestiti da estinguersi con cessione di quote della pensione fino al quinto della stessa, valutato al netto delle ritenute fiscali e per periodi non superiori a dieci anni”.

L’ articolo 1, comma 2 ter, del D.P.R. n.180 del 1950, nell’individuare i trattamenti pensionistici che possono essere oggetto di cessione, fa esplicito riferimento a “pensioni e assegni di invalidità e pensioni di vecchiaia”. Con la predetta indicazione il legislatore non ha voluto fornire un’elencazione esaustiva delle prestazioni cedibili ma ha, piuttosto, voluto indicare come cedibili i trattamenti di natura previdenziale.

Sono, pertanto, da considerarsi cedibili, oltre a quelle esplicitamente individuate, anche le pensioni di anzianità, le pensioni di inabilità, nonché i trattamenti privilegiati di invalidità e inabilità. Non possono, invece, formare oggetto della cessione i seguenti trattamenti erogati dall’Istituto di natura prettamente assistenziale:

  • pensioni e assegni sociali;
  • trattamenti di invalidità civile;
  • assegno mensile per l’assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità di cui all’articolo 5 della legge 12 giugno 1984, n.222.

Non possono, altresì, essere oggetto di “cessione del quinto” le seguenti prestazioni perché erogate per conto di soggetti diversi dall’Istituto:

  • assegni di sostegno al reddito (cat. VOCRED-VOCOOP-VOESO);
  • pensioni a carico degli Enti creditizi (cat. VOBANC-IOBANC-SOBANC).

Inoltre:

  • assegni al nucleo familiare, in quanto il soggetto creditore non è il pensionato, ma il nucleo familiare di appartenenza;
  • pensioni ai superstiti, soltanto allorché siano in pagamento delle quote di contitolarità. Pertanto, nel caso di pensione ai superstiti corrisposta ad un solo titolare, il calcolo della quota cedibile deve essere effettuata anche su tale prestazione sia nel caso in cui sia la sola pensione di riferimento sia nel caso in cui sia abbinata ad uno o più trattamenti cedibili.

I trattamenti pensionistici integrati al minimo, ovvero di importo inferiore a tale limite, non possono formare oggetto di cessione in quanto la quota cedibile è pari zero. In accordo con quanto previsto dall’articolo 52 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n.180, nel caso in cui oggetto del contratto di cessione sia un assegno ordinario di invalidità non definitivo, il contratto di cessione non può avere una durata superiore al periodo rimanente di validità dell’assegno. In caso di conferma dell’assegno ordinario di invalidità, ove le parti contraenti intendano addivenire ad un nuovo accordo, dovrà essere notificato alla Sede competente un nuovo contratto di cessione con l’adempimento di tutte le formalità prescritte per i prestiti in parola.

L’applicazione web Cessione Quinto consente di effettuare con autenticazione:

  • la “Richiesta di Cedibilità”. Attraverso l’applicazione l’ente convenzionato riceve le informazioni riguardanti i dati anagrafici del pensionato e l’importo della quota cedibile lorda. E’ possibile inoltre generare una stampa del relativo Certificato di Cedibilità. Nel caso in cui il pensionato sia titolare di assegno ordinario di invalidità (AOI) è possibile richiedere la quota cedibile al netto del suddetto assegno.
  • la “Trasmissione del piano di ammortamento” elaborato dagli enti convenzionati. Attraverso l’applicazione l’ente convenzionato riceve conferma dell’avvenuta trasmissione, l’identificativo INPS del piano ed il numero di protocollo relativo. E’ possibile inoltre stampare il documento contenente i dati dell’esito trasmissione.
  • la “Richiesta Piani di Ammortamento”. L’ente convenzionato ottiene i dati relativi ai piani che soddisfano i criteri di ricerca immessi. E’ possibile stampare il documento contenente i dati del piano.
  • la “Ricerca Sedi”. Consente di visualizzare gli indirizzi ed i recapiti telefonici delle sedi INPS, suddivise per regione, provincia e comune di appartenenza.


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