INPS: Indennità di disoccupazione NASpI, la guida

Nuove disposizioni dettate dall’INPS in merito alle nuove regole per i sussidi di disoccupazione 2017: una delle maggiori novità concernenti la NASpI riguarda il semplice fatto che sono state riconfermate le stesse regole valevoli per il 2016. L’unica vera novità in merito alla disoccupazione da segnalare è che nell’anno 2017 scompare la mobilità. Quindi nessun indennizzo di mobilità ma, solo, indennità di disoccupazione per tutti: dal 1° gennaio 2017, data in cui è scomparso definitivamente l’assegno di mobilità e viene definitivamente surrogato dal nuovo assegno di disoccupazione NASpI, che prevede una sostanziale riduzione della durata e dell’importo. Vediamo meglio di capire di cosa si tratta, il funzionamento, i requisiti per richiederlo e la presentazione della domanda.

L’indennità di disoccupazione NASpI è una prestazione economica, istituita dal 1° maggio 2015, che sostituisce l’indennità di disoccupazione denominata Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI), erogata dall’INPS. È una prestazione a domanda, erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perso involontariamente l’occupazione, per fare fronte agli eventi di disoccupazione che occorrono dal 1° maggio 2015. Per quanto concerne le categorie dei lavoratori spettanti che possono richiedere la NASpI sono tutti i lavoratori assunti con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perso involontariamente l’occupazione compresi:

  • gli apprendisti;
  • i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
  • il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
  • i dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni.

Non sono destinatari della indennità di disoccupazione NASpI: i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni, gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa. Inoltre, non possono accedere all’indennità di disoccupazione NASpI i lavoratori titolari di trattamento pensionistico diretto.

I requisiti che l’INPS richiede per erogare la NASpI sono ascrivibili ai seguenti quali la presenza dello stato di disoccupazione involontario, il requisito contributivo ed il requisito lavorativo. A differenza di quanto prescritto previgentemente in materia di ASpI all’art. 2, comma 4 lett. b), della legge 28 giugno 2012 n.92, il quale prevedeva tra i requisiti di accesso alla prestazione che al momento della cessazione del rapporto di lavoro fossero trascorsi almeno due anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione, ora tale requisito non è più richiesto per vedersi erogato la NASpI. Pertanto, il diritto all’indennità di disoccupazione NASpI deve riconoscersi ogni qual volta la cessazione del rapporto di lavoro sia avvenuta per giusta causa, e cioè quando si sia verificata una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.

Richiamando la Circolare n. 163/2000 sono state indicate le fattispecie, riconosciute dalla giurisprudenza, di dimissioni per giusta causa, elencabili nelle seguenti:

  • mancato pagamento della retribuzione;
  • aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
  • modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
  • ipotesi di mobbing, intendendosi per tale la lesione dell’equilibrio psico-fisico del lavoratore, a causa di comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi;
  • notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione dell’azienda;
  • spostamento del lavoratore da una sede aziendale ad un’altra, senza che sussistano le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”;
  • comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.

Per quanto concerne il requisito contributivo, sono necessarie almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. Per contribuzione utile si intende anche quella dovuta ma non versata; ai fini del diritto sono valide tutte le settimane retribuite, purché risulti erogata o dovuta per ciascuna settimana una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali. Per requisito lavorativo sono necessarie almeno trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione. Per giornate di effettivo lavoro si intendono quelle di effettiva presenza al lavoro, a prescindere dalla loro durata oraria.

La NASpI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata, i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione sono esclusi dal computo della contribuzione utile. La misura della prestazione è pari:

  • al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se questa è pari o inferiore ad un importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT (per l’anno 2015 pari ad € 1.195,00);
  • al 75% dell’importo stabilito (per l’anno 2015 pari ad € 1.195,00) sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile ed euro 1.195,00 (per l’anno 2015), se la retribuzione media mensile imponibile è superiore al suddetto importo stabilito.

L’importo della prestazione non può comunque superare un limite massimo individuato annualmente per legge; all’indennità mensile si applica una riduzione del 3% per ciascun mese, a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione (91° giorno di prestazione).

Per presentare la domanda per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione NASpI deve essere presentata all’INPS, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

  • WEB: servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto;
  • Contact Center integrato INPS – INAIL: n. 803164 gratuito da rete fissa oppure n. 06164164 da rete mobile;
  • Enti di Patronato: attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.



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