INPS: Esonero contributi previdenziali

La Circolare INPS pubblicata in data 11 maggio 2017 n. 85, al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, ha riconosciuto l’esonero dal versamento del 100 per cento dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per un periodo massimo di trentasei mesi.

Decorsi i primi trentasei mesi l’esonero è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, nel limite del 66 per cento e, per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi, nel limite del 50 per cento. L’esonero è, altresì, riconosciuto ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di età inferiore a quaranta anni che nell’anno 2016 hanno effettuato l’iscrizione nella previdenza agricola con aziende ubicate nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate. Si forniscono le precisazioni normative e le indicazioni operative per il godimento dell’esonero.

Destinatari dell’esonero contributivo

Indice degli argomenti:

I coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, di età inferiore a 40 anni e iscritti alla previdenza agricola nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, hanno diritto all’esonero dal versamento del 100% dell’accredito contributivo presso l’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) per un periodo massimo di 36 mesi. Decorso tale periodo, l’esonero è riconosciuto per massimo 12 mesi nel limite del 66% e per ulteriori 12 mesi nel limite del 50%.

L’esonero è inoltre riconosciuto ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di età inferiore a 40 anni che nell’anno 2016 hanno effettuato l’iscrizione nella previdenza agricola con aziende situate nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate.

Il requisito della mancata precedente iscrizione, per i Coltivatori Diretti, è richiesto con esclusivo riferimento al titolare del nucleo Coltivatori Diretti. Si precisa che ai fini dell’ammissione al beneficio, con particolare riferimento ai Coltivatori Diretti, per “nuova realtà imprenditoriale” va considerata quella ulteriore e diversa rispetto ad altre eventualmente già esistenti. A tal fine l’INPS accerterà che il nucleo del Coltivatore Diretto che richiede l’ammissione all’incentivo non sia composto, anche se con ruoli diversi, dai medesimi soggetti e non eserciti l’attività sui medesimi fondi di altro nucleo di coltivatori esistente.

Misura del beneficio

Il beneficio introdotto dalla Legge di Bilancio 2017, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è pari all’esonero dal versamento dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, secondo la misura indicata di seguito:

  • Esonero del 100% per i primi 36 mesi di attività;
  • Esonero del 66% per gli ulteriori 12 mesi;
  • Esonero del 50% per gli ulteriori 12 mesi.

Con particolare riferimento ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, iscritti nel 2016 con aziende in territori montani e/o zone svantaggiate, ammessi al beneficio, l’esonero vige, con la durata e misura sopra descritta, a decorrere dal 1 gennaio 2017.

Esonero dai contributi previdenziali: presupposti del beneficio

L’esonero contributivo è subordinato:

  • alla regolarità inerente l’adempimento degli obblighi contributivi, l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro, il rispetto degli altri obblighi di legge, il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • al rispetto dei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» pari, per il settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, a € 15.000.

Ammissione al beneficio

Ai fini dell’ammissione al beneficio i Coltivatori Diretti e gli Imprenditori Agricoli Professionali devono inoltrare all’INPS una domanda telematica di ammissione all’incentivo. La presentazione dell’istanza si può effettuare accedendo, nell’ambito dei servizi telematici del Cassetto previdenziale per autonomi agricoli, alla sezione “Comunicazione bidirezionale” – “Invio comunicazione”, e selezionando uno dei due seguenti moduli di domanda:

  • Esonero contributivo nuovi CD e IAP anno 2017 (CD/IAP2017);
  • Esonero contributivo per CD e IAP zone montane e svantaggiate anno 2016 (CD/IAP ZS e ZM 2016).



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