INPS: come trasformare le erronee domande NASpI in indennità DIS-COLL

Con Messaggio INPS del 4 agosto 2017, n. 3242 è stato chiarito che chi abbia già presentato erroneamente e, NON con la dovuta intenzione, le istanze per la richiesta di indennità di disoccupazione NASpI, potrà procedere con la dovuta rettifica in luogo delle istanze DIS-COLL, per gli eventi di disoccupazione verificatisi nell’anno 2016.
La rettifica dell’istanza può essere eseguita qualora la domanda abbia tutti i requisiti per essere valutata come domanda di DIS-COLL e sia stata presentata ERRONEAMENTE come domanda di NASpI.
Gli interessati dovranno presentare una nuova e corretta istanza, corredata dalla documentazione richiesta per l’accesso alla prestazione di disoccupazione spettante.
Le nuove istanze saranno acquisite con la medesima data di presentazione di quelle erroneamente inoltrate.


Indennità mensile di disoccupazione DIS-COLL: fonti normative

Indice degli argomenti:

Per capire se è fattibile la rettifica dell’istanza presentata erroneamente come domanda di NASpi in domanda di DIS-COLL, è necessario richiamare la disciplina e la fonte normativa.
L’articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, ha istituito, una prestazione di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che soddisfino congiuntamente i prescritti requisiti.
Tali requisiti sono una CONDIZIONE NECESSARIA per procedere con la ripresentanzione della domanda e devono essere presenti tutti nel momento in cui si proceda con l’inoltro telematico.
L’articolo 1, comma 310 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha previsto che l’indennità DIS-COLL sia riconosciuta ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto anche per l’anno 2016 in relazione agli eventi di disoccupazione intercorsi a decorrere dal 1° gennaio e sino al 31 dicembre 2016.
In sintesi, possono richiedere e presentare l’istanza DIS-COLL solo es esclusivamente coloro che sono collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che hanno perso INVOLONTARIAMENTE l’occupazione.
Si ricorda che:
i collaboratori titolari di pensione o assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
gli amministratori, sindaci o revisori di società;
i titolari di partita IVA;
gli assegnisti di ricerca, dottorandi e titolari di borse di studio
NON possono presentare l’istanza DIS-COLL.

Durata dell’indennità DIS-COLL

L’indennità DIS-COLL deve essere corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione del rapporto di collaborazione e l’evento stesso.
La prestazione DIS-COLL può essere corrisposta per una durata massima di sei mesi; si ricorda che la fruizione dell’indennità DIS-COLL non dà diritto alla contribuzione figurativa.

Indennità DIS-COLL: quanto spetta?

Il computo dell’indennità DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dal versamento dei contributi derivanti dai rapporti di collaborazione, diviso per il numero di mesi di contribuzione o frazione di essi.
L’indennità di disoccupazione è pari al 75% del reddito medio mensile, come sopra computato, se il reddito è inferiore a 1.195 euro e rivalutato ogni anno sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati dell’anno precedente.
L’indennità di disoccupazione è pari al 75% dell’importo di 1.195 euro, maggiorato del 25% della differenza tra il reddito medio mensile e 1.195 euro, quando il reddito medio mensile che costituisce base di calcolo della DIS-COLL sia superiore all’importo di 1.195 euro.

Presentare la domanda per la richiesta diell’indennità DIS-COLL

La domanda relativa alla richiesta dell’indennità DIS-COLL deve essere presentata entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione, che decorrono dalla data di cessazione dell’ultimo contratto di collaborazione.
Tutti gli eventi di malattia insorti durante il rapporto di collaborazione e proseguiti oltre la cessazione, nonché quelli che si sono verificati dopo il termine del contratto di collaborazione, non determinano la sospensione del termine di presentazione della domanda di DIS-COLL.

Come presentare la domanda per la richiesta dell’indennità DIS-COLL

La domanda deve essere presentata telematicamente all’INPS attraverso il servizio dedicato.
In alternativa, è possibile inoltrare la domanda tramite:
1) Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
2) enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.




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