Incentivo Occupazione Giovani: Pillole utili

Come sancito con approvazione del Documento economia e finanza (DEF) 2017 lo scorso 11 aprile dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro dell’economia e delle finanze Pier Carlo Padoan, uno degli obiettivi prioritari della politica economica interna è quello di stimolare crescita economica del paese e l’occupazione, specie dei giovani. In linea con l’obiettivo strategico di Governo, Inps mette a disposizione l’Incentivo Occupazione Giovani. Vediamo in questa guida di cosa si tratta, come si accede, quali sono i requisiti necessari e le istruzioni pratiche.

Inps, Incentivo Occupazione Giovani: di cosa si tratta

Indice degli argomenti:

Per i giovani dai 16 ai 29 anni (cosiddetti NEET – Not [engaged in] Education, Employment or Training) non inseriti in un percorso di studio o formazione è previsto un nuovo incentivo per l’assunzione di lavoratori registrati al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani”, la cui gestione è affidata all’INPS. L’incentivo può essere riconosciuto per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2017, nei limiti delle risorse specificamente stanziate e per le assunzioni effettuate nell’intero territorio nazionale (esclusa la Provincia Autonoma di Bolzano).

Incentivo Occupazione Giovani: chi può accedervi ed ammontare stanziato

L’incentivo può essere riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati che assumano personale senza esservi tenuti, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori. La nuova agevolazione trova applicazione per le assunzioni effettuate nell’intero territorio nazionale, ad esclusione di quelle che abbiano come sede di lavoro la Provincia Autonoma di Bolzano ed è riconoscibile nei limiti delle risorse specificamente stanziate, pari ad euro 200.000.000,00.

Occupazione Giovani: quali rapporti di lavoro sono incentivati?

L’incentivo Occupazione Giovani spetta per le assunzioni a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione di durata pari o superiore a sei mesi e per le assunzioni, anche a scopo di somministrazione, a tempo indeterminato. L’agevolazione, come espressamente previsto dall’art. 2, comma 4, del decreto direttoriale 394/2016, può essere riconosciuta per le assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2017, anche in caso di rapporto a tempo parziale.

Il beneficio non spetta, invece, nelle seguenti ipotesi:

contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;

contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca;

contratto di lavoro domestico;

contratto di lavoro intermittente;

prestazioni di lavoro accessorio.

In favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto di lavoro: una volta concesso, non è possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione del precedente rapporto e dall’effettiva fruizione del beneficio. In deroga al suddetto principio, nelle ipotesi di proroga dei rapporti a tempo determinato, è possibile rilasciare una seconda autorizzazione per lo stesso lavoratore, nel rispetto della misura massima di incentivo riconoscibile per i rapporti a tempo determinato, pari ad euro 4.030,00.

Bonus apprendistato professionalizzante: chiarimenti

Rientrano nel campo di applicazione dell’agevolazione Incentivo Occupazione Giovani anche i rapporti di apprendistato professionalizzante. I soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.

Il bonus massimo riconoscibile per tale tipologia contrattuale corrisponde a quello previsto per i rapporti a tempo indeterminato, qualora il rapporto abbia una durata pari o superiore a 12 mesi. Nell’ipotesi in cui la durata del periodo formativo sia, inferiore a 12 mesi, l’importo massimo complessivo del beneficio deve essere proporzionalmente ridotto in base all’effettivo decorso della formazione.

 




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