Fiscalità dei Diritti d’autore per vendita libri cartacei ed ebook

Tema interessante e richiestissimo, molto attuale e squisitamente riconducibile alla moderna era del testo digitale quello relativo al trattamento fiscale dei redditi derivanti dallo sfruttamento dei diritti d’autore per la commercializzazione dei libri cartacei e degli ebook. Una grande sfida per tutta l’editoria: nel nostro paese si parla di diritto d’autore, il quale è disciplinato da una normativa che sembra essere atavica e largamente “superata”; la normativa di riferimento è la Legge 633/1941, il cui impianto è rimasto a grandi linee il medesimo di allora, senza essere troppo “ritoccato”. Tuttavia, l’avvento del digitale e la creazione degli ebook ha impattato maggiormente e sensibilmente sull’ambito legislativo dato che un’informazione priva di materialità, conferita dal cartaceo, è più vulnerabile e necessita di maggiore protezione nel tutelare maggiormente i diritti patrimoniali.

Disciplina civile sul Diritto D’autore

Indice degli argomenti:

Secondo il dettato contenuto all’articolo 2575 della disciplina civile, formano oggetto del diritto d’autore tutte le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. A titolo di completezza informativa è necessario, prima di trattare l’aspetto tipicamente fiscale, dettare la disciplina contenuta nel Codice civile.

Trattamento fiscale diritti d’autore

Per quanto concerne il trattamento fiscale dei redditi derivanti dalla cessione dei diritti d’autore sui libri, ebook, video Youtube, vengono classificati come redditi di lavoro autonomo, secondo quanto previsto dall’art. 53 comma 2, lett. b) del TUIR (testo Unico Imposte sui Redditi), quando conseguiti direttamente dagli autori. Questa qualificazione può esistere solo a determinate condizioni: l’utilizzazione economica, ossia cessione del diritto o concessione dei diritti di sfruttamento economico, deve avvenire da parte dell’autore e non deve essere conseguita nell’esercizio di imprese commerciali.

Se i diritti di autore sono considerati redditi di lavoro autonomo usufruiscono di un abbattimento forfettario a titolo di deduzione forfettaria delle spese pari al 25% che viene elevata al 40% se il percettore ha un’età inferiore a 35 anni (Articolo 54 comma 8 DPR 917/86):

“…………I redditi indicati alla lett. b) del comma 2 dell’art. 53, sono costituiti dall’ammontare dei proventi in denaro o in natura percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese, ovvero del 40 per cento se i relativi compensi sono percepiti da soggetti di età inferiore a 35 anni.”.

Il trattamento fiscale dei diritti d’autore sui libri e sugli ebook vengono classificati come redditi diversi quando sono stati acquisiti a titolo gratuito o oneroso; se i diritti di autore sono considerati redditi diversi occorre distinguere due fattispecie:

  • se sono stati acquisiti a titolo oneroso godono di un abbattimento del 25% al pari di quello spettante all’autore,
  • se invece sono stati acquisiti a titolo gratuito vengono tassati integralmente.

A tal riguardo occorre leggere l disciplina contenuta all’articolo 71  Dpr 917/86 che recita: “I redditi di cui alla lett. g) del comma 1 dell’art. 67, costituiscono reddito per l’ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto del 25% se i diritti dalla cui utilizzazione derivano sono stati acquistati a titolo oneroso”.

Il trattamento tributario dei diritti d’autori sui libri cartacei e sugli ebook sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente quando conseguiti nell’ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, l’assimilazione comporta il riconoscimento delle detrazioni previste dall’art. 13 del Tuir per i lavoratori dipendenti, da calcolarsi con le seguenti modalità:

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli …….. 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell’anno, pari a:

  1. a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro;
  2. b) 978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20,000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro;
  3. c) 78 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 27.000 euro”.

Invito a leggere anche l’approfondimento, sul trattamento fiscale del Marchio registrato e sulla cessione del suo utilizzo.




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