Drop shipping: funzionamento e normativa fiscale

A grande richiesta sviluppiamo in questo articolo le problematiche connesse alla fiscalità del drop shipping ovvero alla possibilità di sviluppare un modello di business per E-commerce incentrato sul commercio elettronico, il quale prevede come unico investimento iniziale il costo di realizzazione del sito da utilizzare per le vendite in internet. Prima di entrare nel vivo della materia tributaria, occorre fare chiarezza su cosa sia e come funzioni questa pratica di commercio elettronico. Da un punto di vista burocratico non vi è alcuna sostanziale differenza tra un negozio online che si avvale del drop shipping, ed un negozio online “tradizionale”, ed i passaggi dell’iter da seguire per avviare una tale attività sono acrivibili ai seguenti:

  • Apertura partita iva (codice ateco 47.91.10 – Commercio al dettaglio di prodotti via internet);
  • Iscrizione al Registro Imprese della provincia competente;
  • Iscrizione INPS commercianti (nel caso in cui ad esempio si fosse dipendenti tempo pieno è possibile richiedere l’esonero dall’iscrizione INPS);
  • SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) presso il SUAP del comune dove ha sede legale l’impresa. Lo stesso SUAP solitamente fornisce i modelli adatti (es. modello Com6 bis).

Tutti i passaggi sopra descritti vengono attuati con la Comunica (o Comunicazione Unica) che deve essere inviata telematicamente presso la Camera di Commercio competente, la quale effettua tutte le iscrizioni previste con una sola comunicazione (anche la segnalazione al Comune, anche se non attiva ancora in tutti i comuni di Italia in via telematica).

Soluzione diffusa tra tutti quei venditori interessati a proporre agli utenti l’acquisto di articoli non posseduti realmente, ma messi a disposizione del pubblico tramite appositi accordi tra esercenti e produttori: chi possiede uno store del genere si limita quindi a fare da “tramite” tra il fornitore ed il consumatore, senza doversi preoccupare di reperire-consegnare il prodotto.

Per avviare un negozio online di successo sfruttando il drop shipping è necessario concentrarsi su due fattori chiave specifici:

  • lo sviluppo di una valida strategia e manovra di marketing, che consenta di attirare quanti più clienti possibile, utilizzando servizi di posizionamento dei siti, pubblicità online su Google o Facebook, ecc. (in pratica si tratta di sfruttare appieno le potenzialità del SEO e del Social Media Marketing),
  • la ricerca di un fornitore (supplier) affidabile che si occupi in modo autonomo delle seguenti funzioni aziendali quali la gestione del magazzino, l’inventario, lo stoccaggio, la spedizione-ricezione dei prodotti, ecc.

Lo schema di funzionamento prevede che il marketer ovvero il venditore, tramite il proprio sito di E-commerce raccolga l’ordine del cliente finale e comunichi telematicamente l’ordine ricevuto al drop shipper (fornitore), il quale procede con la preparazione dell’ordine, inviando le merci all’indirizzo dell’acquirente. E’ a carico del drop shipper la gestione logistica dell’operazione, incluse le attività di stoccaggio, di imballaggio e della successiva spedizione del prodotto al cliente finale.

Da un punto di vista fiscale, le operazioni commerciali di questo tipo, se vengono eseguite tra soggetti residenti in Stati diversi, possono essere ricondotte alle c.d. “operazioni triangolari IVA”. Per quanto concerne la triangolarità dell’operazione si deve tenere in debita considerazione i fattori seguenti:

  • intervengono contemporaneamente tre operatori commerciali diversi, situati in diversi Stati comunitari o extra-comunitari;
  • i beni sono oggetto di due distinti contratti di cessione;
  • per realizzare le due cessioni commerciali si svolge un unico movimento di beni.

L’elemento chiave per la definizione del tipo di triangolazione è il Paese di residenza degli operatori economici che intervengono nella transazione. Le operazioni triangolari, infatti, possono essere così classificate:

  • Triangolazioni nazionali, quando nell’operazione commerciale intervengono due soggetti identificati ai fini IVA nel territorio dello Stato ed un soggetto estero, destinatario del bene;
  • Triangolazioni comunitarie, quando nell’operazione intervengono soggetti d’imposta appartenenti a tre diversi stati comunitari;
  • Triangolazioni extracomunitarie, quando nel rapporto triangolare si inserisce un soggetto non residente nella Comunità Europea, mentre gli altri due soggetti risiedono in un paese comunitario.

Nel terzo caso di triangolazione extracomunitaria, ad esempio, una società italiana acquista un bene dalla Cina (soggetto extra UE) e lo commercializza ad un soggetto tedesco (destinatario finale dell’acquisto). In questo caso, la società italiana realizza un’operazione fuori campo Iva ai sensi dell’articolo 7 del DPR 633/1972 dato che la merce è situata fuori dai confini nazionali; il soggetto tedesco deve assolvere all’Iva al momento dell’importazione del bene. In pratica, è l’acquirente finale ad essere il soggetto debitore IVA dell’importazione ricevuta.




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