Come Iscriversi al VIES. Autorizzazione Agenzia delle Entrate

Con provvedimento del 29 dicembre 2010 l’Agenzia delle entrate ha completato l’attuazione delle norme tese ad impedire le frodi in materia di Iva introdotte dal d.l. 78/2010, istituendo la banca dati VIES, che coinvolge anche i soggetti che svolgono attività di commercio elettronico.

Ciò comporta che ogni contribuente con partita Iva che intenda porre in essere operazioni con soggetti appartenenti all’Unione Europea (c.d. operazioni intracomunitarie) deve essere inserito nella banca dati VIES di pubblico accesso (tutti coloro con i quali intratterrete rapporti intracomunitari saranno obbligati a verificare le banche dati VIES al fine di sapere se poter portare a termine oppure no l’operazione con Voi e viceversa, voi dovrete verificare, di ogni cliente intracomunitario la sua appartenenza all’elenco VIES, di seguito illustreremo le conseguenze dell’iscrizione o meno negli elenchi VIES).

L’indirizzo per la consultazione è il seguente: www3.agenziaentrate.gov.it/servizi/vies/vies.htm

Le regole attuali sono le seguenti a partire dal 28 febbraio 2011.

MODALITÀ DI RICHIESTA DELL’AUTORIZZAZIONE

Chi intende effettuare operazioni in ambito comunitario quindi acquisti e vendite di beni ai sensi del d.l. 331/1993, a decorrere dal 28/2/2011 è soggetto ad un nuovo regime autorizzatorio.
Sono espressamente escluse dalla previsione autorizzatoria le prestazioni di servizi in ambito comunitario.

SOGGETTI CHE INIZIANO EX NOVO

Indice degli argomenti:

I soggetti che avviano una attività nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni, dovranno manifestare l’intenzione di effettuare operazioni comunitarie mediante compilazione del quadro I della dichiarazione di inizio attività (Modelli AA/7 o AA/9) prevista dall’art. 35, d.P.R. 633/1972.

Per verificare se un soggetto intracomunitario è iscritto nel VIES ci si può collegare al seguente link sul sito dell’Agenzia delle entrate http://www3.agenziaentrate.gov.it/servizi/vies/vies.htm.

SOGGETTI CON PARTITA IVA GIÀ ATTIVA

Chi ha presentato sia elenchi Intrastat 2009 e 2010, che dichiarazione Iva 2010 per l’anno 2009, è incluso di “diritto” nell’elenco VIES, chi invece non ha presentato elenchi e non vuole essere escluso d’ufficio entro la data del 28/2/2011, deve presentare l’istanza di autorizzazione. Per coloro che non hanno optato per l’iscrizione direttamente in fase di apertura di P. IVA, i quali dovranno compilare l’opportuno riquadro se ritengono di effettuare acquisti o vendite intracomunitarie), i passi da seguire sono meglio riportati di seguito.
Ricordiamo che tale inclusione nell’archivio VIES può essere effettuata in alternativa tramite:

  • A) l’abilitazione a Fiscoonline da parte del contribuente
  • B) l’abilitazione ad Entratel da parte di un intermediario abilitato al quale si è conferita delega.

A. Collegarsi al sito www.agenziaentrate.gov.it e selezionare la voce “cosa devi fare
cosa devi fare vies

b) Selezionare la voce “richiedere” e successivamente “inclusione archivio VIES”, iniziare successivamente la “compilazione via Web”.

inclusione_Archivio_vies

c) Successivamente il sistema richiede le autenticazioni ad Entratel e Fiscoonline, al fine di procedere con l’inclusione e seguire le indicazioni richieste.

Il risultato finale sarà una ricevuta simile a questa:
Cattura

COSA SUCCEDE SENZA AUTORIZZAZIONE

Il provvedimento del 29 dicembre 2010 dispone che chi non è autorizzato ad effettuare operazioni intracomunitarie, perché è fuori dall’ elenco dell’archivio informatico, deve considerarsi “sospeso” come soggettività attiva e passiva con la conseguenza pratica che in caso di effettuazione di acquisto presso un operatore UE, non potrà considerare l’acquisto come intracomunitario quindi assolvendo l’Iva in reverse charge, bensì dovrà assolvere l’Iva nel paese di acquisto del bene (pagherà l’Iva del Paese di acquisto).

Nella stessa situazione se lo stesso operatore ponesse in essere cessioni ad operatori UE, non potrebbe considerare le stesse come cessioni intracomunitarie ma assoggettarle ad Iva.




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