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Dal 2011, vanno considerati “contribuenti minimi” coloro che:
1) nel 2010
- hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 30.000;
- non hanno effettuato cessioni all’esportazione;
- non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti, co.co.co. o lavoratori a progetto, né corrisposto compensi ad associati in partecipazione con apporto di solo lavoro;
2) nel triennio 2008 – 2010
- non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche tramite appalto, locazione e leasing, per un ammontare superiore a € 15.000.
Uno dei requisiti previsti per rientrare “naturalmente” nel regime dei minimi, introdotto dall’art. 1, commi da 96 a 117,
Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008), riguarda l’ammontare dei ricavi che, nell’anno precedente e negli anni di vigenza del regime deve essere non superiore a € 30.000.
Trattandosi di un regime “naturale” il contribuente che nell’anno precedente ovvero nell’anno di vigenza del regime soddisfa le condizioni previste rientra automaticamente nello stesso e quindi non è necessaria alcuna comunicazione.
Il superamento del limite dei ricavi di € 30.000 comporta la decadenza dal regime:
- dall’anno successivo a quello in cui è avvenuto il superamento se i ricavi sono comunque non superiori a € 45.000;
- dall’anno stesso in cui si è verificato il superamento se i ricavi superano € 45.000.
Se nel 2010 è stato applicato il regime dei minimi e:
- nel 2010 è stato rispettato il limite dei ricavi (oltre agli altri requisiti), è possibile:
- proseguire con l’applicazione del regime anche per il 2011 ed in tal caso non va comunicato nulla;
- optare, a decorrere dal 2011, per il regime ordinario. Tale opzione dovrà essere comunicata nel quadro VO del mod. IVA 2012 relativo al 2011 e nel frattempo rileva il comportamento concludente;
- nel 2010 è stato superato il limite di € 30.000 ma non quello di € 45.000 (e/o è venuto meno uno degli altri requisiti), si verifica la decadenza dal regime e dal 2011 va applicato il regime ordinario. In tal caso non va fatta alcuna comunicazione.
Ecco un Esempio pratico:
Superamento 30.000
Un contribuente:
→ aveva entrate lorde di 31.200 euro, con Iva compresa di 5.200 euro (26mila più 5.200 euro di Iva al 20%), e che, essendo in possesso degli altri requisiti previsti per icontribuenti minimi, applica il nuovo regime nel 2010;
→ le sue entrate complessive saranno di importo uguale a quelle del 2009, di 31.200 euro, nel 2011 non potrà più applicare il regime dei minimi perché ha superato il limite di 30mila euro.
Per info e approfondimenti vi invito a commentare l’articolo.
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1 commento
se la somma di € 30.000 è riferita ai ricavi dovranno considerarsi detraibili le spese sostenute e quindi la somma di € 30.000 sarà netta e non lorda.