Borsa di studio nel Modello 730 o nel Modello Unico: trattamento fiscale

Nella dichiarazione dei redditi, Modello 730 o Modello Unico, possono essere inserite le somme percepite a fronte di Borse di Studio, Assegni e Dottorati di ricerca. La Legge di Stabilità 2016 ha previsto l’esenzione dell’Irpef sulle borse di studio percepite. Come dettato dall’articolo 3, commi 16-ter e 16-quater (Regime fiscale delle borse di studio), l’articolo 16-ter recita: Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: all’articolo 52, comma 1, alla lettera a-bis) è premessa la seguente: «a.1) le somme di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 50 concorrono a formare il reddito per la parte eccedente 11.500 euro». L’articolo 52 determina i redditi da considerare “assimilabili a lavoro dipendente“, con questa revisione la quota di borsa eccedente gli 11.500 euro diventa reddito assimilabile a lavoro dipendente. L’articolo 13 determina le detrazioni d’imposta, ossia gli “sconti” all’IRPEF a cui i soggetti hanno diritto in virtù di alcune condizioni. Il comma 1 sanciva che i redditi da lavoro dipendente danno diritto a detrazione d’imposta, incluse le borse di studio; con questa modifica, invece, le borse di studio non danno diritto a detrazione.

Come dettato dall’articolo 16-quater “le somme da chiunque corrisposte, a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, per gli importi eccedenti l’ammontare indicato nell’articolo 52, comma 1, lettera a.1), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, costituiscono reddito ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico, anche in deroga alle specifiche disposizioni che ne prevedono l’esenzione o l’esclusione, ferma restando l’applicazione dell’articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del predetto testo unico.”. Con questa modifica vengono eliminate tutte le eccezioni accumulate negli anni, compresa l’esenzione totale per le borse pubbliche. Nel quadro C del modello 730/2017 devono essere indicati i redditi di lavoro dipendente e assimilati e chi presta assistenza fiscale deve tenere presente che l’art. 50 del TUIR richiama le borse di studio.

Infatti, sono assimilate ai redditi di lavoro dipendente, se erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente e sempre che non sia prevista una specifica esenzione, le somme percepite a titolo di:

  • borsa di studio o di assegno;
  • tirocini, stage, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale (tra le quali rientrano le somme corrisposte ai soggetti impegnati in piani di inserimento professionale).

Tra le borse di studio che non scontano alcuna imposta sono comprese:

  • le borse di studio (ex D.Lgs. n. 68/2012) corrisposte dalle Regioni a statuto ordinario agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle Regioni a statuto speciale e dalle Province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;
  • le borse di studio corrisposte dalle Università e dagli Istituti di istruzione universitaria (ex Legge n. 398/1989) per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero. A tal proposito con la risoluzione n. 120/E/2010, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che le borse di studio assegnate per i corsi di dottorato di ricerca e per attività di ricerca “post-lauream” sono esenti ex art. 4, comma 3, Legge n. 210/1998 anche se non sono subordinate alla frequenza di corsi di ricerca;
  • le borse di studio bandite dal 1° gennaio 2000 nell’ambito del programma “Socrates” istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché le somme aggiuntive corrisposte dalle Università, a condizione che l’importo complessivo annuo non sia superiore ad euro 7.746,85;
  • le borse di studio corrisposte ai sensi del D.Lgs. n. 257/1991 per la frequenza delle Scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia;
  • le borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani e ai figli di quest’ultimi secondo quanto stabilito dalla Legge n. 407/1998.

Per quanto concerne i riconoscimenti economici attribuiti agli studenti particolarmente meritevoli dei corsi di istruzione secondaria superiore delle scuole statali e paritarie, di età compresa tra i 14 e i 18 anni, in base al D.Lgs. n. 262/2007, non costituiscono borse di studio tassabili ai fini IRPEF.




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