E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° aprile il decreto riguardante la regolamentazione del concorso speciale “SiVinceTutto Superenalotto“. Il decreto entra in vigore e ha efficacia dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Vediamo i punti più importanti del nuovo concorso Sisal
Il numero dei concorsi speciali di cui al comma 1, non potra’ in ogni caso superare, nell’anno 2011, i quattro eventi.
1. Il gioco consiste nel pronosticare, per ciascun concorso ed indipendentemente dalla loro sequenza, i numeri estratti nel corso di un’apposita estrazione, che si effettua in base ad uno specifico regolamento pubblicato sul sito internet dell’amministrazione e su quello informativo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, con la supervisione di una commissione ministeriale.
2. Con appositi provvedimenti sono stabiliti:
a) i calendari dei concorsi speciali con le relative date di avvio della raccolta, chiusura della raccolta, effettuazione delle estrazioni;
b) la denominazione commerciale di ciascun concorso speciale.
3. Per ciascun concorso speciale e’ estratta una combinazione di 6 numeri. Tale combinazione e’ estratta da una medesima serie continua di numeri, compresi tra 1 e 90, senza reimmissione dei numeri estratti, per mezzo di un sistema estrazionale che assicuri che ogni estrazione risulti non prevedibile, non influenzabile e caratterizzata, per ciascuno dei numeri da estrarre, dalla medesima probabilita’ di estrazione. Tale sistema estrazionale, basato su urne automatizzate, e’ il medesimo adottato per il Gioco numerico a totalizzatore nazionale Enalotto.
4. Per ogni pronostico indovinato relativo ai numeri estratti di cui al comma 3 si consegue un punto.
5. Le categorie di premi sono 4:
a) alla prima categoria, «punti 6», appartengono le giocate per le quali risultano esatti i pronostici relativi a tutti i sei numeri estratti di cui al comma 3;
b) alla seconda, alla terza e alla quarta categoria, rispettivamente «punti 5», «punti 4» e «punti 3», appartengono le
giocate rispettivamente con 5, 4 e 3 pronostici esatti relativi ai numeri estratti di cui al comma 3.
6. Ove l’estrazione non risulti effettuabile nei tempi e con le modalita’ previste, ne’ tempestivamente recuperabile, con apposito provvedimento si dara’ luogo all’annullamento del relativo concorso ed al rimborso integrale del costo delle giocate effettuate, previa presentazione delle ricevute di gioco entro 90 giorni dall’annullamento del concorso stesso.
1. Una combinazione di gioco e’ costituita da un insieme di sei numeri di cui si pronostica l’estrazione, indipendentemente dalla loro sequenza.
2. La giocata minima consiste in una singola combinazione di gioco.
3. Il costo unitario al pubblico della singola combinazione di gioco e’ di euro 5,00.
4. Il montepremi destinato alle vincite di ciascun concorso e’ costituito da una percentuale pari al 50% dell’ammontare complessivo del costo al pubblico delle combinazioni di gioco raccolte.
5. Il montepremi totale viene ripartito tra le quattro categorie di premi nelle seguenti proporzioni:
6. Per ciascun concorso, in mancanza di vincite di prima categoria il montepremi totale sara’ cosi’ distribuito:
7. Per ciascun concorso, in mancanza di vincite di prima e seconda categoria, il relativo montepremi sara’ attribuito in parti uguali al montepremi della terza categoria con punti 4 e della quarta categoria con punti 3.
8. Per ciascun concorso, in mancanza di vincite di prima, di seconda e di terza categoria, i relativi montepremi saranno attribuiti al montepremi della quarta categoria.
9. Fermo restando quanto espressamente stabilito ai commi 6, 7 e 8, qualora in un determinato concorso non venisse realizzato alcun punteggio vincente, l’intero montepremi di SiVinceTutto SuperEnalotto sara’ suddiviso tra tutti i partecipanti, indipendentemente dall’esito del pronostico effettuato.
10. In nessun caso la quota unitaria di una determinata categoria di premi puo’ essere minore della quota unitaria di una categoria inferiore. Ove, a seguito del computo delle quote, l’importo dei premi di una categoria risulti minore di quello di una categoria inferiore, si procede alla fusione delle due categorie e dei relativi montepremi. Ove il premio risultante dalla fusione di piu’ categorie risulti maggiore di quello di una categoria superiore, si procede alla fusione delle categorie interessate.
1. La giocata puo’ essere effettuata tramite disposizioni di gioco espresse dal giocatore con le seguenti modalita’:
2. Il giocatore puo’ altresi’ acquistare giocate gia’ convalidate dal titolare del punto di vendita del gioco fisico, il quale e’ tenuto a consegnargli all’atto dell’acquisto le relative ricevute di gioco.
1. Nel caso di giocata effettuata presso i punti di vendita fisici, il terminale di gioco, ottenuta la conferma della sua avvenuta registrazione telematica presso il centro di totalizzazione del Concessionario, emette la ricevuta di gioco, che deve essere custodita dal giocatore con ogni cura e diligenza, rappresentando l’unico titolo valido per la riscossione dei premi, escluso qualsiasi equipollente.
2. La ricevuta di gioco riporta almeno i seguenti dati, che valgono a tutti gli effetti del gioco:
3. All’atto del ritiro della ricevuta di gioco il giocatore e’ tenuto a controllarla e, in caso di difformita’ dei dati su essa riportati rispetto alla sua volonta’, comunque espressa, ha la facolta’ di richiedere con immediatezza l’annullamento della giocata effettuata, previa restituzione della ricevuta difforme. In ogni caso l’annullamento della giocata non puo’ essere effettuato una volta sopravvenuta la chiusura dell’accettazione delle giocate stesse.
4. Sono predisposti dal Concessionario, preventivamente sottoposti all’approvazione di AAMS e messi a disposizione del pubblico, anche attraverso la loro pubblicazione sul sito internet informativo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale:
5. Il Concessionario e’ tenuto a pubblicizzare adeguatamente la presente disciplina di gioco, unitamente alle istruzioni operative per l’effettuazione delle giocate nelle loro diverse modalita’, a quelle per la riscossione delle vincite ed a quelle per la presentazione dei reclami:
6. La partecipazione al gioco implica la piena conoscenza del presente decreto e l’accettazione incondizionata delle disposizioni in esso contenute.
1. Per «giocata sistemistica» si intende la giocata ottenuta dallo sviluppo di una disposizione di gioco, comunque impartita, dalla quale derivi matematicamente una pluralita’ di combinazioni di gioco. Ogni singola giocata a combinazione sistemistica si effettua entro il limite massimo di 12.376 combinazioni di gioco.
2. Per «giocata a caratura» si intende la suddivisione di una giocata in quote di uguale valore,acquistabili separatamente e denominate cedole di caratura. I giocatori concorrono al pagamento della giocata stessa ed alla suddivisione delle eventuali vincite in misura proporzionale al numero di cedole di caratura acquistate.
3. Il costo di ciascuna cedola di caratura e’ determinato dal valore complessivo della giocata a caratura, diviso il numero delle cedole di caratura che la compongono. Il costo minimo di ciascuna cedola di caratura e’ proposto dal Concessionario ed approvato da AAMS e in nessun caso puo’ essere inferiore ad euro 10.
4. Le giocate a «caratura ordinarie» sono organizzate ed effettuate sotto la propria responsabilita’ dal titolare del punto di vendita, il quale, successivamente alla convalida della giocata a caratura, provvede alla vendita delle quote previste ai giocatori che ne fanno richiesta, rilasciando la relativa cedola di caratura.
5. Le giocate a «caratura speciale» sono effettuate dal Concessionario sotto la propria responsabilita’. Successivamente alla convalida il Concessionario provvede alla loro vendita, sia per il tramite dei punti di vendita fisici che dei canali di distribuzione a distanza.
6. Le giocate a caratura speciale si effettuano con le stesse modalita’ previste per il gioco numerico a totalizzatore nazionale Enalotto;
7. Una volta effettuate e convalidate, in nessun caso le giocate a caratura, ordinarie o speciali, possono essere annullate.
1. La Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco e’ quella di cui all’art. 1 del decreto direttoriale prot. n. 758/Strategie/UD del 10 marzo 2011, con specifica competenza in ordine alle seguenti attivita’:
3. Il Concessionario mette a disposizione della Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco, per l’espletamento delle proprie funzioni:
4. Il Concessionario e’ comunque responsabile degli esiti dell’attività della Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco, con l’eccezione di quanto direttamente ed esclusivamente dipendente dall’operato di competenza della Commissione stessa.
5. Gli oneri e le spese per il funzionamento della Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco, stabiliti da AAMS, sono totalmente a carico del Concessionario.
6. E’ facolta’ di AAMS acquisire ogni possibile informazione utile ai fini del controllo sull’andamento del gioco, con ampia facolta’ di ispezione, nonche’ di accesso ad ogni informazione, dispositivo, sistema o locale nella disponibilita’ del Concessionario.
1. AAMS stabilisce:
2. Per ciascun concorso speciale, cessata l’accettazione delle giocate ed esperiti gli opportuni controlli, il Concessionario trasferisce i dati di gioco su appositi dischi ottici scrivibili una sola volta, rileggibili e non modificabili, provvedendo altresi’ a renderli identificabili in modo univoco e certo quanto al loro contenuto, in base alle disposizioni di AAMS. Tali dati costituiscono, a tutti gli effetti, le matrici delle schede del concorso, che fanno fede nei casi di contestazione.
3. I dischi ottici sono consegnati dal Concessionario alla Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco di cui all’art. 7, mediante apposito verbale di consegna, prima dell’inizio delle estrazioni di cui all’art. 2, nel formato, con le modalita’ e nel numero di copie ritenuti necessari da AAMS, comunque non inferiore a tre unita’, anche ai fini di successivi controlli e verifiche.
4. La Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco, verificata l’osservanza delle prescrizioni di cui al comma 3, nonche’ la leggibilita’ ed il contenuto dei dischi ottici da custodire, verbalizza i dati relativi al numero delle giocate effettuate, delle giocate annullate e delle giocate da conteggiare a montepremi.
5. Tassativamente prima dell’ora fissata per le estrazioni di cui all’art. 2, i dischi ottici sono riposti e chiusi in uno o piu’ armadi blindati che solo la Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco e’ in grado di aprire, collocati nel luogo ove la Commissione stessa si riunisce.
6. Completati gli adempimenti previsti ai commi 4 e 5, la Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco da’ il nulla osta all’effettuazione dell’estrazione, dandone formale comunicazione alla Commissione incaricata di sovrintendere alle operazioni di estrazione, di cui all’art. 2, comma 1.
7. A seguito dell’avvenuta estrazione di cui all’art. 2, la Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco:
8. Stabilito il numero delle giocate vincenti che concorrono alla ripartizione del montepremi, suddivise per categorie di premi, la Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco provvede:
9. Tutte le operazioni della Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco sono descritte in appositi verbali. Ai verbali relativi alle operazioni di determinazione delle vincite sono allegati, nel formato richiesto da AAMS, gli elenchi di tutte le giocate vincenti superiori a € 20.000, nonche’ un supporto ottico con l’elenco delle giocate vincenti di tutte le categorie.
10. Per ogni singolo concorso, trascorso il termine per la presentazione dei reclami di cui all’art. 16, i dischi ottici sui quali sono stati trasferiti i dati di gioco verranno conservati per ulteriori due anni, decorsi i quali cessa ogni obbligo di ulteriore conservazione, fatta eccezione per quelli relativi ai reclami o ai ricorsi presentati, siano essi accolti, non accolti o in fase di valutazione, che vanno custoditi fino alla definitiva risoluzione delle controversie.
11. Le necessarie procedure di dettaglio concernenti le funzioni e le attivita’ della Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco, nonche’ inerenti ad ogni altro controllo ritenuto necessario, operazioni tutte da verbalizzare, sono stabilite con appositi provvedimenti di AAMS.
1. Costituiscono archivio del gioco i dischi ottici consegnati dal Concessionario alla Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco.
2. Costituiscono archivio di sicurezza del gioco i dischi ottici consegnati dal Concessionario direttamente ad AAMS. In casi eccezionali la Commissione di cui al comma 1 puo’ disporre l’utilizzo dell’archivio di sicurezza del gioco.
3. In caso di impossibilita’ di utilizzo degli archivi di cui ai commi 1 e 2, costituiscono archivio del gioco i dati inviati dal Concessionario ad AAMS per mezzo di collegamenti di rete, con le modalita’ e la tempistica indicate dall’Amministrazione, anche allo scopo di disporre di ulteriori archivi di sicurezza, a fronte di ogni possibile esigenza.
4. Qualora dovesse verificarsi la distruzione o la inutilizzabilita’ dell’archivio del gioco di cui ai commi 1, 2 e 3, totale o parziale, prima del suo proficuo utilizzo ai fini della determinazione delle vincite e senza possibilita’ di recupero dei dati, le matrici distrutte o inutilizzabili saranno dichiarate escluse dal concorso e i relativi giocatori avranno diritto, a spese del Concessionario, al solo rimborso delle giocate effettuate, indipendentemente dagli esiti del concorso stesso.
1. Sulla base delle risultanze degli adempimenti della Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco di cui all’art.8, il Concessionario redige un Bollettino ufficiale generale nel quale, per ogni concorso, sono riportati:
2. Il Bollettino ufficiale generale di ciascun concorso viene depositato presso la Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco, che provvede alla sua archiviazione:
3. Ad ogni concorso il Concessionario redige altresi’ appositi bollettini ufficiali per ciascun punto di vendita fisico, che sono ad essi inviati entro due giorni utili da quello in cui hanno avuto luogo le operazioni della Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco, con obbligo di esporli al pubblico. In tali bollettini sono riportati:
1. La raccolta delle giocate del gioco «SiVinceTutto SuperEnalotto» e’ effettuata dal Concessionario attraverso i punti facenti parte della rete di vendita destinata alla commercializzazione dei Giochi Numerici a Totalizzatore Nazionale.
2. Il punto di vendita e’ tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di giochi,. Il Concessionario vigila, sotto la propria responsabilita’, sull’osservanza dei suddetti obblighi, con particolare riferimento al mantenimento nel tempo dei requisiti soggettivi richiesti.
3. Per la commercializzazione del gioco e’ riconosciuto al punto di vendita fisico il compenso fissato ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 del Decreto legge del 28 dicembre 2001, n. 452, convertito in legge dall’art. 1 della legge 27 febbraio 2002, n. 16, nella misura dell’8% del costo al pubblico delle combinazioni di gioco raccolte, a titolo di compenso corrisposto direttamente dal giocatore, suscettibile delle maggiorazioni e variazioni previste per legge.
4. Per la commercializzazione del gioco e’ riconosciuto al punto di vendita a distanza lo stesso compenso riconosciuto al punto di vendita fisico, in applicazione dell’Atto esecutivo all’Atto di concessione per l’affidamento della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, stipulato tra AAMS e Sisal S.p.A. in data 26 giugno 2009, ed, in particolare, dell’art. 3 che stabilisce che l’aggio riconosciuto ai punti di vendita a distanza e’ pari all’8% del volume della raccolta realizzato dai singoli punti. 5. Il compenso del Concessionario e’ calcolato in misura percentuale sulla raccolta del gioco, con i criteri fissati nell’atto di convenzione e con le maggiorazioni ivi previste, ove ne ricorrano le condizioni, tenuto conto dell’ammontare delle entrate erariali collegate ai giochi numerici a totalizzatore nazionale.
1. Il Concessionario del gioco, responsabile della gestione del relativo totalizzatore, fornisce ad AAMS la rendicontazione della gestione finanziaria, relativamente a ciascun concorso. Il rendiconto, il cui modello e’ proposto dal Concessionario sulla base delle indicazioni di AAMS e sottoposto all’approvazione dell’Amministrazione, contiene in ogni caso almeno le seguenti informazioni:
1. Il Concessionario e’, in ogni caso, responsabile dell’integrale versamento della quota della raccolta del gioco dovuta all’erario, anche nel caso di parziale o mancato pagamento da parte di uno o piu’ punti di vendita.
2. Per ciascun concorso i versamenti all’erario si effettuano presso la tesoreria dello Stato di Roma, con le modalita’ stabilite da AAMS con apposito provvedimento, entro due giorni lavorativi utili decorrenti dalla disponibilita’ delle somme raccolte. Il momento in cui le somme raccolte sono ritenute disponibili per il Concessionario e’ fissato convenzionalmente in 3 giorni lavorativi utili dalla scadenza della settimana contabile di riferimento, intesa come il periodo che intercorre tra le giornata del lunedi’ e la giornata della domenica di ogni settimana nella quale si raccoglie il gioco. In caso di ritardato versamento si applicano penalita’ ed interessi, con i criteri e nella misura previsti.
3. Con versamenti sul competente capitolo indicato da AAMS, da effettuarsi entro 15 giorni dalla scadenza del termine di decadenza di cui all’art. 16, comma 4, il Concessionario corrisponde gli importi relativi alle vincite non riscosse. I relativi interessi sono conferiti nella misura e con le modalita’ previste da apposito provvedimento per la regolamentazione dei flussi finanziari.
1. Il pagamento delle vincite si effettua a cura e sotto la piena responsabilita’ del Concessionario, indipendentemente dal soggetto che materialmente lo esegue.
2. Per quanto riguarda le giocate effettuate tramite la rete dei punti di vendita fisici, la ricevuta di partecipazione al gioco, in originale ed integra, costituisce l’unico titolo valido per la riscossione dei premi, previa opportuna verifica. La verifica della ricevuta di partecipazione e la riscossione dei premi si effettuano:
3. Il pagamento dei premi si effettua, dietro consegna delle ricevute di gioco vincenti integre ed in originale:
4. Il termine massimo per la presentazione delle ricevute vincenti e’ di 90 giorni solari dal giorno successivo alla comunicazione ufficiale dell’esito del concorso, a pena di decadenza di ogni diritto. Trascorsi 60 giorni solari dal giorno successivo alla comunicazione ufficiale dell’esito del concorso, le ricevute vincenti possono essere presentate esclusivamente presso i punti di pagamento direttamente gestiti dal Concessionario, di cui alla lettera d) del comma 2.
5. Il pagamento dei premi si effettua:
6. Nel caso di gioco a caratura ordinaria, i valori delle vincite in base ai quali si determinano le modalita’ della riscossione sono da intendersi riferiti, non gia’ a quanto spettante per la singola cedola di caratura, ma al valore complessivo della vincita della giocata a caratura.
7. Per ogni vincita pagata oltre il termine fissato sono dovuti al vincitore, da parte del Concessionario, interessi pari al tasso legale, calcolati al momento del pagamento del premio.
8. Il Concessionario e’ tenuto a custodire le ricevute di partecipazione, direttamente o per il tramite dei punti di vendita, ma sempre sotto la propria diretta responsabilita’:
9. Il concessionario ed i punti di vendita sono soggetti agli obblighi ed agli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio. I dati anagrafici dei giocatori dei quali risulti obbligatoria la comunicazione ai sensi della vigente normativa in materia di contrasto delle attivita’ di riciclaggio dei proventi da attivita’ illecite, sono conservati dal Concessionario sotto la propria responsabilita’, a disposizione dell’Autorita’ competente.
1. Il concessionario pubblica sul sito internet previsto dall’atto di convenzione le quote e il numero di vincenti per ciascun concorso speciale “SiVinceTutto SuperEnalotto”, con indicazione del numero delle giocate vincenti e delle quote suddivise per concorso, nonche’ tutte le informazioni e le comunicazioni di carattere ufficiale sul gioco.
2. Il concessionario rende altresi’ accessibile al giocatore, sul sito internet di cui al comma 1, un applicativo di verifica che, a seguito dell’inserimento di dati che consentano di identificare in modo univoco una specifica giocata, fornisce ogni informazione sull’esito della giocata stessa e sull’importo delle eventuali vincite. Tale applicativo e’ rilasciato, senza onere alcuno, a tutti i punti di vendita a distanza, i quali sono tenuti a renderlo a loro volta accessibile ai giocatori sui propri siti internet.
3. Per ciascun concorso il concessionario comunica ai punti di vendita a distanza le vincite relative ai conti di gioco di competenza nel tempo tecnico strettamente necessario.
4. Il concessionario mette a disposizione di AAMS tutti gli strumenti necessari al monitoraggio ed al controllo del regolare svolgimento del gioco.
5. Tutte le vincite di importo inferiore ad Euro 5.200 (cinquemiladuecento) sono pagate mediante accredito sul conto di gioco eseguito dal punto di vendita a distanza.
6. Tutte le vincite di importo superiore o pari ad Euro 5.200 (cinquemiladuecento) sono pagate dal concessionario mediante accredito diretto su un conto corrente bancario o postale espressamente indicato dal vincitore.
1. Il giocatore puo’ avanzare reclamo scritto per ottenere il riconoscimento del premio o dei premi, avverso la mancata pubblicazione nel Bollettino ufficiale generale o nel Bollettino ufficiale del punto di vendita degli estremi di una scheda con la quale ritenga di essere vincitore con una o piu’ giocate, ovvero in caso di pubblicazione degli estremi stessi, ma con vincite inferiori a quello cui si ritiene di aver diritto, per numero o importo.
2. I reclami di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente accompagnati dall’originale delle rispettive ricevute di gioco e, a pena di decadenza da ogni diritto, devono essere presentati al Concessionario entro 60 giorni solari dalla pubblicazione del Bollettino ufficiale generale del concorso di riferimento.
3. Il Concessionario e’ tenuto a protocollare i reclami di cui al comma 1 ed a trasmetterli alla Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco di cui all’art. 7 entro il tempo massimo di 14 giorni dalla ricezione, corredati da una preliminare istruttoria. E’ facolta’ della suddetta Commissione disporre indagini e richiedere ogni utile elemento di conoscenza in merito al caso oggetto del reclamo al Concessionario, che e’ tenuto a fornirlo con la massima tempestivita’ consentita.
4. Per i reclami la Commissione di cui all’art. 7 e’ tenuta a pronunciarsi per iscritto, accogliendo o respingendo il ricorso, redigendo apposito verbale.
5. I reclami accolti e quelli respinti sono pubblicati, alla prima occasione utile, nel Bollettino ufficiale generale, nonche’ nei bollettini ufficiali dei punti di vendita nei quali sono state effettuate le giocate oggetto dei reclami.
6. Nel caso in cui un reclamo in materia di vincite sia accolto, la Commissione che ha assunto la decisione in merito dispone, con comunicazione scritta, il pagamento del relativo importo agli aventi diritto, che il Concessionario e’ tenuto ad effettuare, nella misura stabilita a seguito della rideterminazione delle quote, a proprie spese e senza possibilita’ di rivalsa nei confronti di AAMS o dell’Erario, con la maggiorazione degli interessi dovuti e delle spese sostenute dal ricorrente.
7. Per i premi non ancora riscossi, la vincita viene corrisposta nel suo esatto ammontare. In nessun caso e’ ammessa la rivalsa pro quota nei confronti dei giocatori aventi diritto a premi il cui importo sia stato gia’ calcolato e pubblicato sui bollettini ufficiali, ove tali premi siano stati gia’ corrisposti.
8. E’ facolta’ del giocatore esperire l’azione giudiziaria, anche in mancanza della previa interposizione del reclamo.
9. E’ fatta salva per il Concessionario la facolta’ di rivalersi nei confronti di soggetti terzi eventualmente responsabili, del tutto o in parte, di errori o manchevolezze relativi al gioco che abbiano portato pregiudizio economico o all’immagine del gioco stesso.
E’ possibile consultare il testo integrale del decreto al seguente link: SiVinceTutto Superenalotto Decreto

1 commento
Salve, in merito al gioco del superenalotto “SIVINCETUTTO” vorrei sapere come mai nessuno si è accorto dell’iniquità della distribuzione dei premi scritta nel regolamento… Il 4 prende in percentuale sul montepremi meno sia del 3 che del 5…. Se come giusto che sia il 3 deve prendere la fetta maggiore in quanto va suddiviso tra più persone lo stesso ragionamento va fatto tra 4 e 5 dove il divario si potrebbe limare anche di poco.
Una suddivisione 50% al 3 – 30% al 4 – 20% al 5 avrebbe creato comunque un solco tra i tre premi ma con un senso. Infatti il 3 avrebbe preso 320euro, il 4 avrebbe preso 7233euro ed il 5 avrebbe reso 436363…
Sono un ragazzo disoccupato, ho fatto 4 e per l’ennesima volta mi sono sentito preso in giro dallo stato.
Probabilmente non avrò risposta, ma se mai leggiate questa lettera, vi ringrazio per l’attenzione.
Saluti
Edoardo Mattiuzzo