Cosa
facciamo?
Elaborazione partitari
Denunce periodiche e registri IVA, acquisti, vendite e corrispettivi
Contabilità compLeta dell’azienda.
Libro giornale
Bilancio di verifica
Stesura bilanci e dichiarazioni (mod. UNICO e/o separate per i soggetti
tenuti, es. mod. 770 ecc.)
Consulenza fiscale e societaria
Rapporti con gli uffici finanziari
Assistenza in caso di verifica e ispezione tributaria in azienda
Per apertura partita iva o domande di qualsiasi tipo, contattateci
all'indirizzo mail indicato sotto nella sezione contatti, riceverete
una risposta il prima possibile.
L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTITA IVA
La partita Iva è un codice formato da 11 caratteri numerici:
i primi 7 individuano il contribuente attraverso un numero progressivo,
i 3 successivi individuano il codice dell'Ufficio, mentre l'ultimo
è un carattere di controllo. Per i soggetti diversi dalle
persone fisiche, che non fossero già in possesso di un
codice fiscale al momento di iniziare l'attività, la partita
Iva assume anche valore di codice fiscale.
Richiedere la partita Iva è abbastanza semplice e con noi ha
un costo davvero irrisorio. I modelli che si utilizzano sono quelli
predisposti per denunciare l'inizio attività (approvati con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 12 novembre 2002) e sono
di due tipi, secondo la veste giuridica del richiedente:
. Mod. AA9/7, per le ditte individuali, lavoratori autonomi;
. Mod. AA7/7, per i soggetti diversi dalle persone fisiche
(società, enti, ecc.).
I predetti modelli, con le relative istruzioni di compilazione, si
possono prelevare gratuitamente dal sito dell'Agenzia
(www.agenziaentrate.gov.it) nella sezione "Modulistica - Altri modelli".
Essi vanno presentati in uno dei seguenti modi:
a) presentazione diretta (anche a mezzo di persona appositamente
delegata) ad un qualsiasi ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, in
duplice esemplare. L'ufficio assegnerà gratuitamente un
numero di partita Iva che resterà invariato fino al momento
della cessazione dell'attività, anche se dovesse variare il
domicilio fiscale. Tale numero deve essere indicato nelle dichiarazioni
fiscali,
nella home-page dell'eventuale sito web e in ogni altro documento ove
richiesto;
b) invio per posta (mediante raccomandata), ad un qualsiasi ufficio
locale dell'Agenzia, di un unico esemplare, allegando copia fotostatica
di un documento di identificazione del dichiarante.
In questo caso le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in
cui sono spedite;
c) invio telematico direttamente dal contribuente o tramite gli
intermediari abilitati. In tal caso le dichiarazioni si considerano
presentate nel giorno in cui sono trasmesse telematicamente all'Agenzia
delle Entrate. La prova della presentazione è data dalla
comunicazione dell'Agenzia, che attesta l'avvenuto ricevimento della
dichiarazione.
L'invio
telematico dei Modelli AA7/7 e AA9/7
L'invio
telematico richiede l'utilizzo di un prodotto che consenta di compilare
le dichiarazioni in formato elettronico.
L'Agenzia
delle Entrate ha reso disponibili i seguenti software:
-
ATTVAPF141 (inizio attività imprese individuali e lavoratori
autonomi);
-
ATTVAPNF131 (inizio attività soggetti diversi dalle persone
fisiche);
-
VARVAPF131 (variazione dati imprese individuali e lavoratori autonomi);
-
VARVAPNF121 (variazione dati soggetti diversi dalle persone fisiche);
- CESVA140
(cessazione attività).
Per
scaricare le applicazioni basta accedere alla sezione "Software" del
sito dell'Agenzia.
L'invio
diretto della dichiarazione va eseguito dal responsabile della stessa
o, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, dal rappresentante del
soggetto. Per ogni dichiarazione trasmessa è predisposta una
comunicazione di avvenuta presentazione (ricevuta), resa disponibile
sullo stesso sito entro 24 ore dall'invio.
Contenuto
delle dichiarazioni
Le
dichiarazioni devono contenere i dati anagrafici del contribuente e le
informazioni inerenti l'attività esercitata.
Se varia
uno degli elementi indicati nella dichiarazione di inizio
attività (ad esempio il domicilio fiscale) il contribuente
deve presentare, entro 30 giorni, la dichiarazione di variazione (sugli
stessi modelli AA9/7o AA7/7) ad un qualunque Ufficio locale
dell'Agenzia delle Entrate.
Apertura
della partita Iva presso la Camera di Commercio
In
alternativa alle modalità sopra descritte, coloro che sono
tenuti all'iscrizione nel Registro delle Imprese o alla denuncia al
Repertorio Economico Amministrativo (REA), hanno la
possibilità di aprire una posizione Iva o dichiarare la
cessazione della loro attività (per le comunicazioni di
variazione non è ancora possibile) direttamente presso la
Camera di Commercio.
Per quanto
riguarda le regole di presentazione, un recente decreto del Ministero
delle Attività Produttive, ha previsto:
. per le
imprese individuali, la presentazione su supporto cartaceo, con
utilizzo in duplice esemplare del Modello AA9/7, ovvero la
presentazione telematica o su supporto informatico;
. per i
soggetti diversi dalle imprese individuali, solo la presentazione per
via telematica o su supporto informatico (la trasmissione, in tal caso,
deve essere corredata da firma digitale).
All'ufficio
del Registro delle Imprese spetta poi trasmettere i dati, in via
telematica, all'Agenzia delle Entrate, rilasciando apposita
certificazione dell'avvenuta operazione al contribuente interessato.
Soggetti
non residenti
I non
residenti possono nominare, anche in presenza di una stabile
organizzazione nel territorio dello Stato, un rappresentante fiscale o,
in alternativa, identificarsi direttamente (art. 35-ter del D.P.R. n.
633/1972), al fine di assolvere gli obblighi o esercitare i diritti che
derivano dall'effettuazione di operazioni rilevanti agli effetti
dell'Iva in Italia non imputabili alla stabile organizzazione.
Pertanto,
il soggetto non residente potrà assumere una duplice
posizione Iva, da cui deriva l'attribuzione, da parte dell'Anagrafe
tributaria, di due distinti numeri di partita Iva.
Sia i non
residenti che si avvalgono di una stabile organizzazione in Italia che
i rappresentanti fiscali, dagli stessi nominati ai sensi dell'art. 17
(secondo comma) del D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all'apertura
di una posizione Iva utilizzando uno dei predetti modelli (AA7/7 o
AA9/7) a seconda della forma giuridica.
Quelli che
intendono identificarsi direttamente, invece, devono redigere la
dichiarazione di inizio attività sul modello ANR/1
(disponibile anch'esso sul sito dell'Agenzia) e presentarla,
direttamente o tramite servizio postale, esclusivamente all'Ufficio
locale di Roma 6, competente a gestire i rapporti con tali
contribuenti. Non è previsto, per questo tipo di
dichiarazione, l'invio telematico, che è invece possibile
per le dichiarazioni di variazioni dati o cessazione
attività.
ATTENZIONE
Gli
istituti della "rappresentanza fiscale" e della "identificazione
diretta" sono alternativi. Pertanto, i soggetti non residenti che
intendono adottare un istituto in luogo dell'altro, precedentemente
adottato, devono prima cessare l'attività chiudendo la
partita Iva in loro possesso e conservare il codice fiscale
già attribuito in passato da utilizzare per la nuova
attività scelta.
Qualche
link utile
Normativa
Le news dal
Ministero delle Finanze
Banca
dati Tributaria
Gazzetta
Ufficiale Italiana
Gazzetta
Ufficiale Europea
Euroconvertitore
Normativa
I.C.I. Imposta Comunale sugli Immobili
Scadenze
I.N.A.I.L
Scadenze I.N.P.S.